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    dic
    2019

    Crediti Fatturazione elettronica

    • Volevamo ricordare a tutti gli utenti della fatturazione elettronica che alla scadenza del pacchetto di fatture acquistato i crediti non utilizzati verranno azzerati.
    • Potete visualizzare il credito attuale direttamente dal gestionale, per controllare la situazione crediti e per avere un estratto è sufficiente fare accesso al portale (https://eportale.eu/angular/login.html?partner=8749513) nella sezione shop, sulla destra troverete un pulsante arancione “Report Movimenti” da li è possibile visionare, o scaricare in formato excel, la movimentazione dei crediti.
    • Come abbiamo spesso sottolineato il consumo dei crediti varia in funzione delle fatture trasmesse e di quelle ricevute. Per queste ultime è importante la presenza di allegati che incidono fortemente sui costi di conservazione, pertanto se il vostro fornitore inserisce i pdf direttamente nel  file xml potrebbero essere addebitati più di un credito per la fattura (1 credito ogni 150kb)
    • Ricordiamo inoltre che confermando il pacchetto è garantita la conservazione a norma di tutti i documenti, in caso contrario, prima della scadenza gli stessi dovranno essere spostati, a cura del cliente, presso altro conservatore in modo da garantire la conservazione secondo i termini previsti.

    Il nostro staff è a disposizione per ogni chiarimento

    14
    nov
    2019

    Pos obbligatorio 2020: come funziona, bonus sulle commissioni, sanzioni

    Pos obbligatorio dal 2020 per tutti i commercianti italiani: tutte le novità nel Decreto fiscale sui pagamenti con Bancomat e sulle sanzioni per chi non si adegua all’obbligo di dotarsi degli strumenti per il pagamento elettronico.

    Dal 2020 nessuno potrà più esimersi: ogni commerciante dovrà dotarsi del Pos obbligatorio, per permettere ai clienti desiderosi di pagare con Bancomat o carta di credito di poterlo fare in tutta tranquillità. Niente più risposte del tipo “non abbiamo il Pos”, “non accettiamo bancomat” o “non accettiamo bancomat sotto i 10 euro”.

    Favorire i pagamenti elettronici e facilitare il più possibile a cittadini e clienti la vita, nel tentativo di abbandonare il contante una volta entrati in negozio, togliendo ai commercianti ogni possibilità di rifiuto in tal senso: questo è l’obiettivo del Governo, che ha già provveduto ad inserire un’apposita normativa nel Decreto fiscale collegato alla Legge di bilancio 2020.

    > Scarica il Decreto fiscale 2020 <

    L’obbligo ricade proprio su tutti: commercianti, negozi, liberi professionisti, e chiunque debba esigere un pagamento a fronte della cessione di beni o servizi.

    Vediamo in dettaglio come funziona il Pos obbligatorio, quando entra in vigore l’obbligo, per chi e le sanzioni che rischia chi non si adegua alla nuova normativa.

    > Decreto fiscale in Gazzetta: le misure fiscali in vigore dal 2020 <

    Chi deve avere il Pos obbligatorio 2020

    Veniamo ora al nodo cruciale della questione: la sua obbligatorietà.

    Il Decreto fiscale collegato alla Legge di bilancio 2020 prevede appunto che dal 2020 il Pos diventi obbligatorio per tutti coloro che vendono beni, servizi, prestazioni:

    • commercianti,
    • esercenti,
    • liberi professionisti (avvocati, artigiani, commercialisti, ecc).

    Questo si traduce in obbligo di accettare pagamenti elettronici con carte di credito e bancomat.

    Pos obbligatorio 2020: sanzioni previste

    Chi non si adegua andrà incontro a guai. I guai in questo caso si traducono in due tipologie di sanzioni:

    • multe fino a 30 euro per ogni pagamento negato,
    • aumentata del 4 per cento del valore della transazione negata.

    > Tetto al contante 2020: nuove soglie, cosa cambia, sanzioni <

    Pos obbligatorio 2020: quando entra in vigore

    Il Decreto fiscale è in già in vigore, ma il Pos diventa obbligatorio dal 1° luglio 2020.

    Come specificato nel provvedimento, “A partire del 1° luglio 2020, nei casi di mancata accettazione di un pagamento, di qualsiasi importo, effettuato con una carta di pagamento da parte di un soggetto obbligato, si applica nei confronti del medesimo soggetto una sanzione amministrativa pecuniaria di importo pari a 30 euro, aumentata del 4 per cento del valore della transazione per la quale sia stata rifiutata l’accettazione del pagamento”.

    Pos obbligatorio 2020: in arrivo gli incentivi

    Accanto all’imperativo di dotarsi dei dispositivi Pos da posizionare in negozio o in studio, arrivano anche gli incentivi da parte dello Stato, rivolti a commercianti, professionisti e d esercenti che devono ancora adeguarsi, mediante credito d’imposta.

    Per spingere gli esercenti ad accettare i pagamenti elettronici al posto dei contanti, il Governo ha pensato ad un bonus per ammortizzare il costo delle commissioni sulla transazione (in attesa di un più auspicabile azzeramento delle stesse).

    In particolare, all’articolo 22 del Decreto fiscale 2020 viene sancito che:

    • agli esercenti spetta un credito di imposta pari al 30 per cento delle commissioni addebitate per le transazioni effettuate mediante carte di credito, di debito o prepagate emesse da operatori finanziari soggetti all’obbligo di comunicazione,
    • Il credito d’imposta spetta per le commissioni dovute in relazione a cessioni di beni e prestazioni di servizi rese nei confronti di consumatori finali dal 1° luglio 2020, a condizione che i ricavi e compensi relativi all’anno d’imposta precedente siano di ammontare non superiore a 400.000 euro.

    In particolare verrà esteso il modello del credito d’imposta

    Cos’è il Pos

    Il Pos (acronimo di Point of sale) è uno strumento che permette a commercianti, liberi professionisti ed esercenti di accettare pagamenti con carte di credito e di debito mediante chip e banda magnetica. Funge in pratica da tramite tra commerciante e cliente, che vuole pagare in modo elettronico i beni, servizi o le prestazioni acquistate, in alternativa al contante.

    Il commerciante in pratica si dota di un lettore di carte di credito e bancomat, acquistandolo da un fornitore di questo servizio, lo posiziona in negozio o in studio e permette al cliente di effettuare il pagamento elettronico.

    Pos obbligatorio 2020: come funziona

    Per effettuare un pagamento elettronico quindi è sufficiente acquistare un dispositivo POS per poter accettare pagamenti virtuali nel proprio negozio. Gli importi, a transazione effettuata, vengono trasferiti direttamente sul proprio conto bancario.

    La transazione può avvenire mediante 3 modalità principali:

    • Con la firma
    • Con l’inserimento del Pin
    • Per chi ha tecnologia contactless e spende fino a 25 euro, senza alcun bisogno di inserimento Pin. E’ sufficiente avvicinare la carta al lettore e aspettare il beep di avvenuto pagamento.

    Tutto ciò dal prossimo 2020 sarà obbligatorio. O meglio, più che il pagamento elettronico (ancora facoltativo) diventa d’obbligo per i commercianti, esercenti e liberi professionisti dotarsi del dispositivo Pos.

     

    8
    nov
    2019

    Le caselle di posta elettronica certificata sono sempre più bersagliate da tentativi di attacchi phishing e malware.
    Molti utenti, infatti, ritengono che le PEC siano intrinsecamente più sicure rispetto alle altre caselle di posta e che il materiale ricevuto in queste mailbox sia verificato e attendibile a prescindere. Niente di più sbagliato.

    Ransomware FTCODE sulle caselle di posta elettronica certificata (PEC)

    Nell’ultimo periodo i possessori di caselle PEC vedono arrivare messaggi provenienti da contatti noti o, più spesso, completamente sconosciuti che invitano a visitare siti web malevoli, ad aprire allegati dannosi o a scaricare file altrettanto pericolosi.

    L’ultima novità, confermata dal CERT-PA italiano, consiste nella ricezione sulle caselle PEC di email contenenti in allegato il ransomware FTCODE.
    Il malware è contenuto all’interno di un file Zip e una volta in esecuzione sul sistema provvede a crittografare i file personali dell’utente cancellando le versioni originali. Ai file cifrati viene assegnata l’estensione .ftcode per poi richiedere un “riscatto” in denaro al fine dell’ottenimento della chiave di sblocco.
    Spesso il file Zip contiene un documento Word o Excel presentato come una fattura: abilitando l’esecuzione delle macro, verrà attivata l’infezione.
    Le email provengono da account PEC reali, evidentemente già compromessi.

    31
    ott
    2019

     

    28
    ott
    2019

    Continuano i tentativi di phishing a danno dei contribuenti. Con un comunicato stampa di oggi venerdì 25 ottobre 2019 Agenzia delle entrate-Riscossione segnala che sono in corso tentativi di truffa via email che, dietro la comunicazione dell’arrivo di una “raccomandata digitale”, invitano a cliccare su un link per accedere al documento o a inserire dei codici. Si tratta di un tentativo di phishing finalizzato al furto di dati personali e delle credenziali bancarie.

    Le email truffa hanno come oggetto “Agenzia delle entrate-Riscossione” e sono relative a presunti documenti esattoriali, di cui è indicato un falso numero di riferimento, da visionare o estrarre collegandosi al link “ACCEDI DOCUMENTO”. Cliccando sul link compare anche il logo istituzionale di Agenzia delle entrate-Riscossione cosa che rende più credibile la truffa.

    Agenzia delle entrate-Riscossione è completamente estranea all’invio di tali comunicazioni e raccomanda di

    • non cliccare sui collegamenti presenti
    • non fornire i propri documenti e dati personali nella pagina web indicata nella email,
    • eliminare in via definitiva dalla propria casella di posta elettronica.

    Si ricorda che lo scorso mese, l’Agenzia delle Entrate aveva richiamato l’attenzione dei contribuenti alle false comunicazioni di posta elettronica certificata. Negli ultimi giorni sono state infatti segnalate delle false email indirizzate a privati e professionisti provenienti da indirizzi Pec validi, non legati in alcun modo all’Agenzia.

    I messaggi, tuttavia, hanno un oggetto che assomiglia a un numero di protocollo utilizzato per le classiche comunicazioni dell’Agenzia (COMUNICAZIONE XXXXXXXXXX [ENTRATE|AGEDCXXX|REGISTRO) e includono in allegato un file in formato zip che contiene a sua volta un documento pdf non valido ed un file vbs. Quest’ultimo, se lanciato, scarica sul computer un software dannoso per ottenerne il controllo.

     

    Fonte: Agenzia delle Entrate

    23
    ott
    2019

    Entro il 31/10 si può aderire al servizio di Consultazione del Cassetto Fiscale, una scelta RACCOMANDABILE

    In pratica cosa succede

    Il “Servizio di consultazione e scarico del file XML della fattura elettronica” messo a disposizione dal Cassetto Fiscale consente di avere a disposizione i file delle fatture elettroniche emesse e ricevute fino al 31/12 del secondo anno successivo a quello di trasmissione. (Fattura 2018, visibile fino al 31/12/2020)
    Nel caso che non si aderisca il cassetto fiscale cancellerà i dati completi della fattura nei 60 giorni seguenti.

    Per cui noi consigliamo l’accettazione di tale servizio per tranquillità del cliente che potrà avere un controllo più accurato anche a causa di eventuali malfunzionamenti dello stesso SDI.
    Sono di nostra conoscenza casi di mancata consegna al nostro indirizzo telematico per cui il cliente ritrova tali fatture nel cassetto fiscale, sembra opportuno non limitarsi a soli 60 giorni.
    Le associazioni di settore ci hanno segnalato anche altre casi anomali per cui poter avere un riscontro nel cassetto è consigliabili, anche per il semplice errore umano.

    Le differenze specifiche, anche rispetto ad eventuali accertamenti

    SENZA ADESIONE:
    l’Agenzia delle Entrate tiene a sua disposizione i “dati fattura”, che includono:

    • tutto il contenuto obbligatorio della fattura, ad esclusione della descrizione;
    • altri dati per disposizioni tributarie (es. targa automezzo per rimborso accise, etc.);
    • tutti i dati anagrafici, inclusi quelli del terzo emittente o di FE emessa dal cessionario/committente;
    • tutti i dati “quantitativi” della fattura (importi, ritenuta, divisa, bollo, cassa di previdenza, etc.);
    • i dati relativi all’ordine d’acquisto (CIG, CUP, etc.), al contratto/convenzione, alle fatture collegate, ai SAL, ai DDT e i dati del trasporto;
    • alcuni dati delle linee di dettaglio, tra cui il codice articolo (sebbene descrizione quantità, unità di misura etc. vengano effettivamente eliminati);
    • sono conservati tutti gli “Altri dati gestionali”, tipicamente utilizzati nelle filiere di fornitura di grandi aziende per l’abbinamento automatico delle FE.

    CON ADESIONE:
    l’Agenzia delle Entrate avrà accesso, oltre ai dati precedenti, ai dati più tipicamente “qualitativi” e contenenti informazioni descritte in linguaggio “naturale” (ad es. il campo <Descrizione> e <Causale>)

    I “dati fattura” sono quindi disponibili per oltre 9 anni sia con Adesione che non.
    Nel caso di adesione però si ha l’interezza delle fatture disponibile per circa 3 anni, coprendo le necessità “dichiarative” e correttive consentite dalla legge.

    Si presume che le operazioni di controllo automatizzato dell’Amministrazione Finanziaria non differiscano significativamente in funzione dell’avvenuta o mancata adesione al servizio, anche perchè, in caso di accessi e verifiche, avrà comunque accesso alle fatture elettroniche attive e passive che il contribuente dovrà avere memorizzato e conservato nei termini.

    La Conservazione Sostitutiva dell’AdE NON è la Consultazione

    Il servizio di consultazione della fattura elettronica non è il servizio di conservazione dell’Agenzia delle entrate. Nell’utilizzo del nostro sistema è compreso il servizio di Conservazione a norma su Conservatore accreditato AGID ma è possibilie accettare ANCHE il servizio di conservazione digitale dell’AdE. 

    Chi volesse attivarlo può:

    Accedere al cassetto fiscale sezione “Fatture e Corrispettivi“,

    Dal menu Fatture elettroniche e Conservazione cliccare “Fatture elettroniche e Conservazione”

    Dal menu Conservazione cliccare “Accedi alla sezione conservazione”

    Accettare le condizioni

    5
    ago
    2019

    questo è il contenuto del post, quanti caratteri ci posso mettere?

    Comunicazione Urgente!

    5
    ago
    2019
    Dal Primo Luglio sono in vigore le sanzioni per invio tardivo. Invitiamo a prestare molta attenzione alle notifiche di scarto o ad eventuali mancate prese in carico.

    L’invio della fattura deve avvenire nei 12 giorni dalla data della prestazione.
    L’emissione tardiva di fattura elettronica è sanabile in base all’articolo 10, comma 1 del DL 118/2019. Non si applicano sanzioni se rientra nella liquidazione periodica (tipicamente entro il 16 del mese in corso), mentre è prevista sanzione ridotta dell’80% (per i primi sei mesi) se emessa entro il termine di liquidazione successiva.

    Per fare due conti:
    Sanzione ridotta= 50 euro, applicando il ravvedimento operoso, entro 90 giorni= 5,56 euro a fattura.

    Attenzione: questo riguarda solo la sanzione per il ritardo nell’emissione della fattura, non quella relativa alla regolare liquidazione IVA, che invece andrà pagata per intero (la sanzione è pari al 30%, in base all’articolo 13 del Dlgs 471/97).

    30
    lug
    2019
    In rosso alcune precisazioni ricavate dalle note esplicative e dall’utilizzo pratico di questi giorni

    Fattura elettronica- aggiornamento dei documenti

    Allegato A – Specifiche tecniche (versione 1.5) italiano ed in inglese

    introduzione di nuovi controlli per:

    • verificare il corretto utilizzo del codice destinatario “XXXXXXX” (codice di errore 00313) Il codice è utilizzabile solo per i clienti stranieri
    • verificare la coerenza di partita IVA e codice fiscale (se entrambi presenti) sia per il cedente/prestatore che per il cessionario/committente (codici di errore 00320 e 00324)

    Il sistema verifica adesso, in caso di emittente ditta individuale, la corretta corrispondenza tra codice fiscale e partita iva

    • verificare la corretta valorizzazione del codice fiscale, sia per il cedente/prestatore che per il cessionario/committente, nei casi in cui la partita IVA sia quella di un gruppo IVA (codici di errore 00321, 00322, 00325 e 00326)
    Il sistema verifica adesso, in caso di cliente ditta individuale, o gruppo di aziende, la corretta corrispondenza tra codice fiscale e partita iva
    • verificare, nei casi di autofattura, che la partita IVA del cedente/prestatore non sia cessata da più di 5 anni (codice di errore 00323)
    • verificare che l’indirizzo PEC indicato nel campo PECDestinatario non corrisponda ad una casella PEC del SdI (codice di errore 00330)
    5
    apr
    2019

    Ondata di mancate consegne per le fatture elettroniche!

    Comunichiamo che SDI ci ha confermato che nei giorni 1-3 Aprile c’è stato un disservizio dei loro sistemi, pertanto parecchie fatture sono andate in “Mancata Consegna” . I vostri clienti le ritroveranno nel loro cassetto fiscale, in ogni caso ci hanno assicurato che reinvieranno tutte le fatture in mancata consegna del 1-3 aprile, acclarando il loro problema, probabilmente faranno anche una nota ufficiale.

    Sui social c’è stata una vera rivoluzione per questo evento.

    In ogni caso probabilmente lunedì pubblichiamo il componente che, direttamente dalla nostra piattaforma consentirà di ricercare ed importare le fatture in mancata consegna.

    lo staff di supporto tecnico

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