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    ott
    2012

    Il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali
    di concerto con
    Il Ministro dello sviluppo economico
    VISTO l’articolo 17 della Legge 23 agosto 1988, n. 400, recante Disciplina
    dell’attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei
    Ministri;
    VISTO il Decreto-Legge 24 gennaio 2012, n. 1, recante Disposizioni urgenti
    per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività, convertito
    con modificazioni dalla Legge 24 marzo 2012, n. 27, ed in particolare l’articolo
    62;
    VISTA la legge 10 ottobre 1990, n. 287, recante “Norme per la tutela della
    concorrenza e del mercato”;
    VISTA la legge 18 giugno 1998, n. 192, recante “Disciplina della subfornitura
    nelle attività produttive”
    VISTO il Decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231 recante Attuazione della
    direttiva 2000/35/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla lotta
    contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali, ed in particolare
    l’art. 4 come modificato dal comma 11 dell’art.62 del Decreto-Legge 24 gennaio
    2012, n. 1, recante Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle
    infrastrutture e la competitività, come convertito con modificazioni nella Legge
    24 marzo 2012, n. 27 ;
    VISTA la direttiva 2011/7/UE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa
    alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali, ed in
    particolare gli articoli 7 e 12, comma 3;

    VISTO il Decreto Legislativo 27 maggio 2005, n. 102, recante Regolazioni dei
    mercati agroalimentari, a norma dell’articolo 1, comma 2, lettera e), della L. 7
    marzo 2003, n. 38;
    UDITO il parere del Consiglio di Stato nell’adunanza della sezione consultiva
    per gli atti normativi del 27 settembre 2012 e ritenuto opportuno procedere ad
    accogliere tutte le osservazioni di merito;
    VISTA la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, effettuata con
    nota prot. n. 64 dell’11 ottobre 2012;
    DECRETA
    Art. 1
    Ambito di applicazione
    1. Il presente decreto reca le modalità applicative delle disposizioni di cui
    all’articolo 62 del decreto legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con
    modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27. Esso si applica ai
    contratti di cui all’articolo 62, comma 1 e alle relazioni commerciali in
    materia di cessioni di prodotti agricoli e alimentari, la cui consegna
    avviene nel territorio della Repubblica italiana, con particolare riferimento
    alle relazioni economiche tra gli operatori della filiera connotate da un
    significativo squilibrio nelle rispettive posizioni di forza commerciale.
    2. Le disposizioni contenute nel presente decreto costituiscono norme ad
    applicazione necessaria ai sensi dell’articolo 9 del Regolamento (CE) n.
    593/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 giugno 2008,
    sulla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali.
    3. Non costituiscono cessioni ai sensi dell’articolo 62 del decreto legge 24
    gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo
    2012, n. 27:
    a) i conferimenti di prodotti agricoli e alimentari operati dagli
    imprenditori, alle cooperative di cui all’articolo 1, comma 2, del
    decreto legislativo 18 maggio 2001 n. 228, se gli imprenditori
    risultano soci delle cooperative stesse;
    b) i conferimenti di prodotti agricoli e alimentari operati dagli
    imprenditori alle organizzazioni di produttori di cui al decreto
    legislativo 27 maggio 2005 n. 102, se gli imprenditori risultano soci
    delle organizzazioni di produttori stesse;
    c) i conferimenti di prodotti ittici operati tra imprenditori ittici di cui
    all’articolo 4 del decreto legislativo 9 gennaio 2012, n.4.
    4. Le cessioni di prodotti agricoli e alimentari istantanee, con contestuale
    consegna e pagamento del prezzo pattuito, non rientrano nel campo di
    applicazione di cui al comma 1 e comma 3 dell’art. 62 del decreto legge
    24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24
    marzo 2012, n. 27.
    Art. 2
    Definizioni
    1. Ai fini del presente decreto, si intende per:
    a) prodotti agricoli: i prodotti dell’allegato I di cui all’articolo 38, comma
    3, del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea;
    b) prodotti alimentari: i prodotti di cui all’articolo 2 del regolamento
    (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio del 28
    gennaio 2002;
    c) prodotti deteriorabili: i prodotti di cui all’articolo 62, comma 4. La
    durabilità del prodotto (superiore o inferiore a 60 giorni) si riferisce
    alla durata complessiva del prodotto stabilita dal produttore;
    d) consumatore finale: è la persona fisica che acquista i prodotti agricoli
    e/o alimentari per scopi estranei alla propria attività imprenditoriale o
    professionale eventualmente svolta;
    e) cessione dei prodotti agricoli e alimentari: il trasferimento della
    proprietà di prodotti agricoli e/o alimentari, dietro il pagamento di un
    prezzo, la cui consegna avviene nel territorio della Repubblica Italiana;
    f) interessi legali di mora: interessi semplici di mora ad un tasso che è
    pari al tasso di riferimento come definito dalla vigente normativa
    nazionale di recepimento delle direttive comunitarie in materia di lotta
    contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali;
    g) tasso di riferimento: tasso d’interesse come definito dalla vigente
    normativa nazionale di recepimento delle direttive comunitarie in
    materia di lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni
    commerciali, applicabile come di seguito indicato:
    - per il primo semestre dell’anno in questione è quello in vigore il
    1° gennaio di quell’anno;
    - per il secondo semestre dell’anno in questione è quello in vigore
    il 1° luglio di quell’anno;
    h) saggio degli interessi: tasso complessivo degli interessi da applicare
    all’importo dovuto, al netto delle maggiorazioni di legge;
    i) contratto quadro, accordo quadro o contratto di base: accordi, conclusi
    anche a livello di centrali di acquisto, aventi ad oggetto la disciplina
    dei conseguenti contratti di cessione dei prodotti agricoli e alimentari,
    tra cui le condizioni di compravendita, le caratteristiche dei prodotti, il
    listino prezzi, le prestazioni di servizi e le loro eventuali
    rideterminazioni. Con riferimento ai prezzi, il contratto quadro potrà
    individuare le modalità di determinazione del prezzo applicabile al
    momento dell’emissione del singolo ordine, prevedendo che si faccia
    riferimento al listino. Nei contratti quadro conclusi con le centrali di
    acquisto dovranno essere indicati in allegato i nominativi degli
    associati che ne fanno parte che hanno conferito il mandato. E’ fatta
    salva la definizione di contratto quadro di cui al decreto legislativo del
    27 maggio 2005 n. 102, art. 1, lettera f);
    l) accordi interprofessionali: accordi conclusi tra gli organismi di cui
    all’articolo 12, comma 1-bis, del decreto legislativo 30 aprile 1998, n.
    173, e successive modificazioni ed integrazioni.
    Art. 3
    Caratteristiche dei contratti di cessione dei prodotti agricoli e alimentari
    1. Ai fini dell’applicazione dell’articolo 62, comma 1, del decreto legge 24
    gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo
    2012, n. 27 per “forma scritta” si intende qualsiasi forma di
    comunicazione scritta, anche trasmessa in forma elettronica o a mezzo
    telefax, avente la funzione di manifestare la volontà delle parti di
    costituire, regolare o estinguere tra loro un rapporto giuridico patrimoniale
    avente ad oggetto la cessione dei prodotti di cui all’art. 2, lettere a) e b).
    2. Gli elementi essenziali, in forma scritta, di cui all’articolo 62, comma 1,
    del decreto legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni,
    dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, possono essere contenuti sia nei
    contratti o accordi di cui all’articolo 2, comma 1, lettere l) ed m), sia nei
    conseguenti documenti di seguito elencati, a condizione che questi
    riportino gli estremi ed il riferimento ai corrispondenti contratti o accordi:
    a) contratti di cessione dei prodotti ;
    b) documenti di trasporto o di consegna, ovvero la fattura;
    c) ordini di acquisto con i quali l’acquirente commissiona la consegna
    dei prodotti.
    3. Gli elementi essenziali, in forma scritta, di cui all’articolo 62, comma 1
    del decreto legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni,
    dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, possono essere contenuti negli scambi
    di comunicazioni e di ordini, antecedenti alla consegna dei prodotti.
    4. I documenti di trasporto, o di consegna, nonché le fatture, integrati con
    tutti gli elementi richiesti dall’articolo 62, comma 1, del decreto legge 24
    gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo
    2012, n. 27, tranne che nelle fattispecie di cui al comma 3, assolvono gli
    obblighi di cui al predetto comma 1 e devono riportare la seguente
    dicitura: “Assolve gli obblighi di cui all’articolo 62, comma 1, del
    decreto legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla
    legge 24 marzo 2012, n. 27.”.
    5. La superfluità della sottoscrizione può affermarsi solo in presenza di
    situazioni qualificabili equipollenti all’apposizione della firma, idonee a
    dimostrare in modo inequivoco la riferibilità del documento scritto ad un
    determinato soggetto.
    6. Gli scambi di comunicazioni e contrattazioni effettuati nell’ambito della
    Borsa Merci Telematica Italiana, riconosciuta ai sensi del D.M. 174/06 e
    s.m.i., o nell’ambito di altre Borse merci riconosciute dalla legge,
    assolvono gli obblighi di cui all’articolo 62, comma 1, del decreto legge
    24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo
    2012, n. 27, quando sono eseguiti su basi contrattuali generate dalla
    regolamentazione in esse vigenti e contengono gli elementi previsti dal
    citato comma 1.
    Art. 4
    Pratiche commerciali sleali
    1. Ai fini dell’applicazione dell’articolo 62, comma 2, lettera e), del decreto
    legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24
    marzo 2012, n. 27, nell’ambito delle cessioni di prodotti agricoli e
    alimentari, rientrano nella definizione di “condotta commerciale sleale”,
    anche il mancato rispetto dei principi di buone prassi e le pratiche sleali
    identificate dalla Commissione europea e dai rappresentanti della filiera
    agro-alimentare a livello comunitario nell’ambito del Forum di Alto
    livello per un migliore funzionamento della filiera alimentare (High level
    Forum for a better functioning of the food supply chain), approvate in
    data 29 novembre 2011, di cui in allegato al presente decreto.
    2. Le disposizioni di cui all’articolo 62, comma 2, del decreto legge 24
    gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo
    2012, n. 27, vietano qualsiasi comportamento del contraente che,
    abusando della propria maggior forza commerciale, imponga condizioni
    contrattuali ingiustificatamente gravose, ivi comprese quelle che:
    a) prevedano a carico di una parte l’inclusione di servizi e/o
    prestazioni accessorie rispetto all’oggetto principale della fornitura,
    anche qualora queste siano fornite da soggetti terzi, senza alcuna
    connessione oggettiva, diretta e logica con la cessione del prodotto
    oggetto del contratto;
    b) escludano l’applicazione di interessi di mora a danno del creditore o
    escludano il risarcimento delle spese di recupero dei crediti;
    c) determinino, in contrasto con il principio della buona fede e della
    correttezza, prezzi palesemente al di sotto dei costo di produzione
    medio dei prodotti oggetto delle relazioni commerciali e delle
    cessioni da parte degli imprenditori agricoli.
    3. Configura, altresì, una pratica commerciale sleale la previsione nel
    contratto di una clausola che obbligatoriamente imponga al venditore,
    successivamente alla consegna dei prodotti, un termine minimo prima di
    poter emettere la fattura, fatto salvo il caso di consegna dei prodotti in più
    quote nello stesso mese, nel qual caso la fattura potrà essere emessa solo
    successivamente all’ultima consegna del mese.
    Art. 5
    Termini di pagamento e fatturazione
    1. I termini di pagamento di cui al terzo comma dell’articolo 62 del decreto
    legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24
    marzo 2012, n. 27 decorrono dall’ultimo giorno del mese di ricevimento
    della fattura. Le modalità di emissione della fattura sono regolamentate
    dalla vigente normativa fiscale.
    2. Ai fini dell’applicazione dell’articolo 62, comma 3, del decreto legge 24
    gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo
    2012, n. 27 il cedente deve emettere fattura separata per cessioni di
    prodotti assoggettate a termini di pagamento differenti.
    3. Ai fini della determinazione degli interessi dovuti al creditore in caso di
    ritardo di pagamento di cui all’art. 62 comma 3 del decreto legge 24
    gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo
    2012, n. 27, la data di ricevimento della fattura è validamente certificata
    solo nel caso di consegna della fattura a mano, di invio a mezzo di
    raccomandata A.R., di posta elettronica certificata (PEC) o di impiego del
    sistema EDI (Electronic Data Interchange) o altro mezzo equivalente,
    come previsto dalla vigente normativa fiscale.
    4. In mancanza di certezza circa la data di ricevimento della fattura, si
    assume, salvo prova contraria, che la medesima coincide con la data di
    consegna dei prodotti ai fini della decorrenza dei termini di cui all’art.62,
    comma 3 del decreto legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con
    modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27.
    5. Con riferimento alla cessione di prodotti alcolici è fatto salvo quanto
    previsto dall’art. 22 della legge 18 febbraio 1999 n. 28 e s.m.i.
    Art. 6
    Interessi di mora
    1. Gli interessi legali di mora sono calcolati utilizzando il tasso di
    riferimento determinato ai sensi dell’art. 5, comma 2, del decreto
    legislativo 9 ottobre 2002, n. 231 in materia di lotta contro i ritardi di
    pagamento nelle transazioni commerciali.
    2. E’ vietato negare il pagamento dell’intero importo pattuito per la fornitura
    a fronte di contestazioni solo parziali relative all’adempimento della
    medesima.
    Art.7
    Funzioni dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato
    1. L’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato con proprio
    regolamento disciplina la procedura istruttoria di cui al comma 8
    dell’art.62 del decreto legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con
    modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, al fine di garantire il
    contraddittorio, la piena cognizione degli atti e la verbalizzazione e le
    modalità di pubblicazione delle decisioni.
    Art.8
    Entrata in vigore
    1. Il presente decreto si applica a tutti i contratti di cessione di cui
    all’articolo 62, comma 1, del decreto legge 24 gennaio 2012, n. 1,
    convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, stipulati
    a decorrere dal 24 ottobre 2012.
    2. I contratti già in essere alla data del 24 ottobre 2012, in relazione ai soli
    requisiti di cui al comma 1 dell’art.62 del decreto legge 24 gennaio 2012,
    n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27,
    devono essere adeguati non oltre la data del 31 dicembre 2012; per i
    contratti stipulati in presenza di norme comunitarie da cui discendono
    termini per la stipula dei contratti stessi, precedenti al 24 ottobre 2012,
    essi devono essere adeguati per la campagna agricola successiva. Le
    disposizioni di cui ai commi 2 e 3 del predetto articolo 62 si applicano
    automaticamente a tutti i contratti a partire dal 24 ottobre 2012, anche in
    assenza di adeguamenti contrattuali alla predetta normativa.
    Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta
    ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E’ fatto obbligo a
    chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
    IL MINISTRO DELLE POLITICHE IL MINISTRO DELLO
    AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI SVILUPPO ECONOMICO

    Scaricabile dal sito ufficiale

    24
    ott
    2012

    Se scegliete di affidare al nostro staff la realizzazione del vostro sito e-commerce la licenza del sincronizzatore è in omaggio!

    18
    ott
    2012

    1. Stampa Singolo Lotto

    Possibilità di stampare il dettaglio o il sintetico di un singolo lotto dalla maschera Articoli

    2. Filtro Lotto in Storico Movimenti

    Possibilità di filtrare lo Storico Movimenti inserendo il Numero del Lotto dalla maschera Articoli

    3. Filtro Lotto in Stampa Movimenti Lotti

    Possibilità di filtrare la Stampa Movimenti Lotti inserendo il Numero del Lotto

    4. “Prezzo Lotto Acquisto” in modifica tutto documenti diretti

    Possibilità di impostare, in caso di vendita o trasferimento, il prezzo dell’ultimo lotto acquistato in modifica tutto di documenti diretti

    5. Preferenza Messaggio Modifica Distinta

    Preferenza per evitare di visualizzare il messaggio di modifica della distinta base in caso di variazione del prezzo di acquisto di un articolo presente in una distinta base

    6. Preferenza Avviso Sottoscorta

    Preferenza per visualizzare un messaggio di avviso se nella modifica di una riga di un documento di acquisto la giacenza risulta minore di zero

    7. Lista Documenti in Excel

    Esportazione di un elenco di documenti in Excel da documenti diretti

    8. Blocco Cancellazione Lotto

    Sarà impossibile cancellare un Lotto dall’anagrafica Articoli se una o più colonne tra Rimanenze, Carico e Scarico, risultano diverse da zero

    9. Filtro Produttore in Riassortimento

    Possibilità di filtrare per Produttore nel Riordino per Riassortimento da Deposito

    10. Applica Sconti su Clienti

    Possibilità di applicare uno sconto (Personalizzato P) a tutti i clienti di una medesima Classificazione

    11. Imposta Lotto Articoli

    Possibilità di impostare uno stesso lotto nella generazione lotti di un articolo che non li gestisce

    10
    ott
    2012

    Come avete potuto notare da un po di tempo stiamo lavorando alla nuova veste grafica di maxmagma, che purtroppo è l’unica parte che riuscite a vedere. In realtà il cambiamento è molto più profondo di quello che salta all’occhio dell’utente, seguiranno una serie di modifiche che consentiranno a tutti di fruire in modo sempre più semplice ed intuitivo le funzionalità della nostra piattaforma. Iniziamo con una più dettagliata descrizione degli aggiornamenti effettuati, nella schermata iniziale troverete l’elenco degli aggiornamenti effettuati e facendo click sull’oggetto verrete reindirizzati ad una sezione riservata del sito di riferimento all’interno del quale potrete ricevere tutte le indicazioni relative all’aggiornamento eseguito, sicuri di aver fatto cosa gradita… buon maxmagma!!

    10
    ott
    2012

    1. Modifiche per File StudioXP

    Apportate modifiche al tracciato record per la generazione del file da importare col software StudioXP

    2. Blocco Singolo Login

    Dopo aver premuto sul pulsante Login, lo stesso verrà disabilitato per evitare che venga premuto una seconda volta.

    3. Controllo Percorso Server in Parametri

    Al Conferma nella maschera “Parametri” verrà effettuato un controllo sull’esistenza del Percorso Server, in caso negativo Maxmagma ve lo comunicherà con un messaggio.

    4. Farfetch su Wizard Documenti Diretti

    Generazione movimentazione per Farfetch sul Wizard Barcode di Documenti Diretti

    5. Sistemato Bug Duplica Articoli

    Corretto Bug che non permetteva, in alcuni casi, di duplicare un Articolo selezionato.

    8
    ott
    2012

    Spedire SMS per comunicare con i clienti diventa un gioco con maxmagma,  gli SMS costano solo 10 centesimi!

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