27/03/2024 | Buona Pasqua 2024

Auguri da tutto lo staff

21/12/2023 | Buone Feste 2023-24

Auguri da tutto lo staff

13/04/2023 | Che cos’è l’Industria 4.0 e perché è importante saperla affrontare

Che cos’è l’Industria 4.0 e perché è importante saperla affrontare

L’industria 4.0 è da alcuni anni al centro della trasformazione economica in Italia e nel mondo. Nel nostro Paese è stato varato nel 2016 un piano governativo ad hoc che ha poi subito evoluzioni e revisioni: da Piano Industria 4.0 a Piano Impresa 4.0 fino a il piano nazionale della Transizione 4.0. Durante la pandemia da Covid19 l’Industry 4.0 e le tecnologie ad essa collegate si sono rivelate fondamentali per contrastare la crisi. A febbraio 2021 il presidente del Consiglio Mario Draghi ha espresso la necessità di “estendere e rendere facilmente fruibile il piano nazionale della Transizione 4.0 per accompagnare le imprese nel processo di innovazione tecnologica e di sostenibilità ambientale”. Ma cos’è esattamente l’Industria 4.0?
L’industria 4.0 è un processo che scaturisce dalla quarta rivoluzione industriale e che sta portando alla produzione industriale del tutto automatizzata e interconnessa. Le nuove tecnologie digitali avranno un impatto profondo nell’ambito di quattro direttrici di sviluppo.
La prima riguarda l’utilizzo dei dati, la potenza di calcolo e la connettività, e si declina in big data, open data, Internet of Things, machine-to-machine e cloud computing per la centralizzazione delle informazioni e la loro conservazione.
La seconda è quella degli analytics: una volta raccolti i dati, bisogna ricavarne valore. Oggi solo l’1% dei dati raccolti viene utilizzato dalle imprese, che potrebbero invece ottenere vantaggi a partire dal “machine learning”, dalle macchine cioè che perfezionano la loro resa “imparando” dai dati via via raccolti e analizzati.
La terza direttrice di sviluppo è l’interazione tra uomo e macchina, che coinvolge le interfacce “touch”, sempre più diffuse, e la realtà aumentata.
Infine c’è tutto il settore che si occupa del passaggio dal digitale al “reale” e che comprende la manifattura additiva, la stampa 3D, la robotica, le comunicazioni, le interazioni machine-to-machine e le nuove tecnologie per immagazzinare e utilizzare l’energia in modo mirato, razionalizzando i costi e ottimizzando le prestazioni.
L’espressione Industrie 4.0è stata usata per la prima volta alla Fiera di Hannover nel 2011 in Germania. A ottobre 2012 un gruppo di lavoro dedicato all’Industria 4.0, presieduto da Siegfried Dais della multinazionale di ingegneria ed elettronica Robert Bosch GmbH e da Henning Kagermann della Acatech (Accademia tedesca delle Scienze e dell’Ingegneria) presentò al governo federale tedesco una serie di raccomandazioni per la sua implementazione. L’8 aprile 2013, all’annuale Fiera di Hannover, fu diffuso il report finale del gruppo di lavoro.
Esperti e osservatori stanno cercando di capire come cambierà il lavoro, quali nuove professionalità saranno necessarie e quali invece presto potrebbero scomparire. Dalla ricerca “The Future of the Jobs“, presentata al World Economic Forum 2016, è emerso che, nei prossimi  anni, fattori tecnologici e demografici influenzeranno profondamente l’evoluzione del mercato del lavoro. Alcuni (come la tecnologia del cloud e la flessibilizzazione del lavoro) stanno influenzando le dinamiche già adesso e lo faranno ancora di più nei prossimi 2-3 anni. L’effetto sarà la creazione di 2 nuovi milioni di posti di lavoro, ma contemporaneamente ne spariranno 7, con un saldo netto negativo di oltre 5 milioni di posti di lavoro. L’Italia ne esce con un pareggio (200mila posti creati e altrettanti persi), meglio di altri Paesi come Francia e Germania. A livello di gruppi professionali le perdite si concentreranno nelle aree amministrative e della produzione: rispettivamente 4,8 e 1,6 milioni di posti distrutti. Secondo la ricerca compenseranno parzialmente queste perdite l’area finanziaria, il management, l’informatica e l’ingegneria.

05/04/2023 | Buona Pasqua 2023

Auguri da tutto lo staff

03/04/2023 | Fattura elettronica in ritardo, cosa si rischia: i chiarimenti dell’Agenzia delle entrate

Con un provvedimento del 6 marzo 2023, l’Agenza delle entrate ha annunciato un’iniziativa per fornire ad alcuni contribuenti specifici informazioni riguardo alle fatture elettroniche e ai corrispettivi telematici che risultano trasmessi oltre i termini di legge: una situazione che permette di riflettere sull’argomento

l ritardo nella trasmissione delle fatture elettroniche è senza ombra di dubbio una delle infrazioni che si sono presentate con maggiore frequenza dall’entrata in vigore dell’e-fatturazione. Si tratta di una infrazione a cui, nella quasi totalità dei casi, non è correlato alcun rischio di evasione o alcun debito d’imposta. Ci si chiede quindi la ragione per cui emerga un “accanimento” nei confronti di un problema che altro non è se non la conseguenza naturale di un adempimento innovativo che ha certamente portato enormi vantaggi alla Amministrazione Finanziaria in termini di recupero di evasione.

La riflessione sorge alla luce del provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 6 marzo 2023 con cui è stato annunciato l’avvio di una iniziativa dell’Agenzia che, previa ricognizione dei dati risultanti nel sistema di interscambio, fornirà a “specifici contribuenti soggetti passivi IVA” alcune informazioni relative alle fatture elettroniche B2B (emesse a imprese private) e B2G (emesse nei confronti delle Pubbliche Amministrazioni) e ai corrispettivi giornalieri telematici, che risultano trasmessi al Sistema di Interscambio oltre i termini previsti dalla normativa vigente.

Tali informazioni potranno essere utili per consentire agli interessati “una valutazione in ordine alla correttezza dei dati” al fine di poter ”.. fornire elementi, fatti e circostanze dalla stessa non conosciuti in grado di giustificare la presunta anomalia”.

Lo scopo della comunicazione, come espressamente indicato al punto 5.2 del provvedimento, è quello di informare gli interessati che relativamente alle violazioni formali commesse entro il 31 ottobre 2022, e a quelle prodromiche alle violazioni riguardanti le dichiarazioni validamente presentate relative al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2021 e a periodi d’imposta precedenti, i contribuenti “potranno beneficiare delle riduzioni sanzionatorie previste dall’articolo 1 della legge 29 dicembre 2022, n, 197, se regolarizzeranno le anomalie entro il 31 marzo 2023”.

Articolo completo su:

https://www.agendadigitale.eu


19/12/2022 | Buone feste 2022


05/09/2022 | Avviso Fatturazione elettronica

A causa di un problema con il server di firma digitale, in casi molto particolari e ristretti ad un periodo di tempo molto limitato, è possibile che alcuni file (PA o Esteri) non siano stati correttamente firmati. In questo caso troverete una notifica di scarto. Da Maxmagma non necessarie eseguire nessuna operazione, comunicateci i numeri di documento e provvederemo noi a firmare e re-inviare.


01/07/2022 | Nuove Regole obbligatorie per il Reverse charge interno e acquisti esteri.

Dal 01/07/2022 entrano in vigore le nuove Regole obbligatorie per il Reverse charge interno e acquisti esteri.


Da oggi tutte le fatture di acquisto estere, per l’acquisto di beni e servizi vanno registrate nella tipologia documento relativa.
Contattare il servizio di assistenza per ulteriori informazioni
Lo staff di assistenza tecnica

15/04/2022 | Sanzioni per il Pos

Sanzioni per il Pos

  • La bozza di decreto Pnrr mira ad anticipare le sanzioni per il Pos dal 1.01.2023 al 30.06.2022.
  • Per commercianti, esercenti e professionisti che non accetteranno i pagamenti con carta elettronica da parte dei loro clienti potrebbe scattare una sanzione amministrativa pecuniaria di 30 euro, aumentata del 4% del valore della transazione.

 

 


11/04/2022 | Avviso

AVVISO IMPORTANTE!
Abbiamo avuto conferma che le fatture risultate scartate con l’errore Fattura Duplicata sono frutto di un errore di comunicazione dell’Agenzia delle Entrate, quasi tutte sono state inviate in data 10/04/2022 e 11/04/2022.
NON SEGNATELE COME SCARTATE!
Attendiamo che il sistema trasmetta la notifica corretta, per verificare basta selezionare il documento scartato e premere Mostra Notifiche, verrà caricata la notifica corretta, in ogni caso avvisate il servizio di assistenza se riscontrate questa problematica, grazie
Lo staff di supporto Tecnico


01/01/2021 | BUON 2021 !!

Tante novità, una particolare attenzione sulla fatturazione elettronica, prima di generare nuovi XML eseguite l’aggiornamento al 01/01/2021 fate attenzione alle nuove tipologie di documento, alle nuove modalità di pagamento e ai nuovi codici Natura per le emissioni in esenzione Iva, vi consigliamo di consultare il vostro consulente prima dell’emissione di fatture secondo criteri particolari, in sintesi ecco le novità
  • Attivati i nuovi codici Natura per fatture esente iva. I codici N2,N3,N6 non sono più validi per le fatture emesse a partire dal primo gennaio 2021
    Attenzione per alcuni codici iva potrebbe essere necessario reimpostarli
  • Predisposti i nuovi Tipi di Documento
    Per le normali fatture il sistema imposterà automaticamente TD01 per le fatture immediate e TD24 per le differite se riferite a documenti di trasporto.
    Per gli altri tipi sarà necessario definire una apposita Tipologia Documento a cui collegare il codice <TipoDocumento>
    N.B. Il sistema imposta TD24 anche se in una fattura differita non ci sono riferimenti a DDT
  • Regime fiscale: Adesso in Servizio, Dati Azienda è possibile impostare autonomamente il proprio Regime Fiscale
  • Modalità Pagamento: Aggiunto codice MP23 PagoPA

17/12/2020 | Rilascio nuova versione della Piattaforma Fatturazione elettronica

Il 16/12/2020 è stata rilasciata una nuova versione della piattaforma di fatturazione elettronica. Per gli utenti che non riescono ad accedere, è necessario svuotare la cache.
da Chrome, su ImpostazioniPrivacy e sicurezzaCancella i dati di navigazione selezionando solo Immagini e File memorizzati nella cache, fare click su Cancella dati
Per problemi o chiarimenti, prenotate una richiamata al servizio di assistenza 0909701746
lo staff di supporto tecnico

07/10/2020 | fattura elettronica: le nuove specifiche tecniche 2021

Fattura elettronica: dal 1° gennaio 2021 cambiano le specifiche tecniche. Novità circa la compilazione del tracciato XML da trasmettere al SdI e semplificazione per la creazione del documento elettronico in caso di integrazione dell’IVA per l’applicazione del reverse charge interno ed esterno.

L’Agenzia delle Entrate è intervenuta con il provvedimento n.166579/2020 del 20 aprile 2020, aggiornando le specifiche tecniche del tracciato xml della fattura elettronica. La nuova versione in vigore 1.6.1 sostituisce la precedente versione 1.6, approvata con provvedimento n. 99922 del 28 febbraio 2020.

E’ previsto un periodo transitorio di applicazione sino a fine anno, dal 1° gennaio 2021 diventeranno obbligatorie le nuove specifiche tecniche. Si tratta di nuovi schemi ed i nuovi controlli, per rendere più puntuali le codifiche “TipoDocumento” e “Natura”.

Fino al 31 dicembre 2020 il Sistema di interscambio accetta le fatture elettroniche predisposte con ambedue gli schemi.


21/05/2020 | Wide B2B

Disponibile sugli store Android e IOS*  l’app WideB2B

 

 

Richiedete il sistema di raccolta ordini B2B, i clienti potranno visionare il vostro catalogo con i prezzi a loro riservati e potranno ordinarli comodamente dalla loro sede, l’ordine arriverà in tempo reale su Wide e potrete evaderlo con pochissimi click

 

 

Maggiori informazioni al servizio commerciale 0909701746

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16/03/2020 | SmartWorking

In ottemperanza al D.P.C.M. del 09/03/2020, abbiamo attivato il sistema di smart working. Chiamando lo 0909701746 il sistema riconoscerà il vostro numero e lo metterà automaticamente nella lista di richiesta assistenza, verrete richiamati da un operatore prima possibile. Avvisiamo inoltre che la nostra chiamata potrebbe arrivare da un numero privato. Grazie per la collaborazione!


19/12/2019 | Crediti Fatturazione elettronica

Crediti Fatturazione elettronica

  • Volevamo ricordare a tutti gli utenti della fatturazione elettronica che alla scadenza del pacchetto di fatture acquistato i crediti non utilizzati verranno azzerati.
  • Potete visualizzare il credito attuale direttamente dal gestionale, per controllare la situazione crediti e per avere un estratto è sufficiente fare accesso al portale (https://eportale.eu/angular/login.html?partner=8749513) nella sezione shop, sulla destra troverete un pulsante arancione “Report Movimenti” da li è possibile visionare, o scaricare in formato excel, la movimentazione dei crediti.
  • Come abbiamo spesso sottolineato il consumo dei crediti varia in funzione delle fatture trasmesse e di quelle ricevute. Per queste ultime è importante la presenza di allegati che incidono fortemente sui costi di conservazione, pertanto se il vostro fornitore inserisce i pdf direttamente nel  file xml potrebbero essere addebitati più di un credito per la fattura (1 credito ogni 150kb)
  • Ricordiamo inoltre che confermando il pacchetto è garantita la conservazione a norma di tutti i documenti, in caso contrario, prima della scadenza gli stessi dovranno essere spostati, a cura del cliente, presso altro conservatore in modo da garantire la conservazione secondo i termini previsti.

Il nostro staff è a disposizione per ogni chiarimento


14/11/2019 | Pos obbligatorio 2020: come funziona, bonus sulle commissioni, sanzioni

Pos obbligatorio 2020: come funziona, bonus sulle commissioni, sanzioni

Pos obbligatorio dal 2020 per tutti i commercianti italiani: tutte le novità nel Decreto fiscale sui pagamenti con Bancomat e sulle sanzioni per chi non si adegua all’obbligo di dotarsi degli strumenti per il pagamento elettronico.

Dal 2020 nessuno potrà più esimersi: ogni commerciante dovrà dotarsi del Pos obbligatorio, per permettere ai clienti desiderosi di pagare con Bancomat o carta di credito di poterlo fare in tutta tranquillità. Niente più risposte del tipo “non abbiamo il Pos”, “non accettiamo bancomat” o “non accettiamo bancomat sotto i 10 euro”.

Favorire i pagamenti elettronici e facilitare il più possibile a cittadini e clienti la vita, nel tentativo di abbandonare il contante una volta entrati in negozio, togliendo ai commercianti ogni possibilità di rifiuto in tal senso: questo è l’obiettivo del Governo, che ha già provveduto ad inserire un’apposita normativa nel Decreto fiscale collegato alla Legge di bilancio 2020.

> Scarica il Decreto fiscale 2020 <

L’obbligo ricade proprio su tutti: commercianti, negozi, liberi professionisti, e chiunque debba esigere un pagamento a fronte della cessione di beni o servizi.

Vediamo in dettaglio come funziona il Pos obbligatorio, quando entra in vigore l’obbligo, per chi e le sanzioni che rischia chi non si adegua alla nuova normativa.

> Decreto fiscale in Gazzetta: le misure fiscali in vigore dal 2020 <

Chi deve avere il Pos obbligatorio 2020

Veniamo ora al nodo cruciale della questione: la sua obbligatorietà.

Il Decreto fiscale collegato alla Legge di bilancio 2020 prevede appunto che dal 2020 il Pos diventi obbligatorio per tutti coloro che vendono beni, servizi, prestazioni:

  • commercianti,
  • esercenti,
  • liberi professionisti (avvocati, artigiani, commercialisti, ecc).

Questo si traduce in obbligo di accettare pagamenti elettronici con carte di credito e bancomat.

Pos obbligatorio 2020: sanzioni previste

Chi non si adegua andrà incontro a guai. I guai in questo caso si traducono in due tipologie di sanzioni:

  • multe fino a 30 euro per ogni pagamento negato,
  • aumentata del 4 per cento del valore della transazione negata.

> Tetto al contante 2020: nuove soglie, cosa cambia, sanzioni <

Pos obbligatorio 2020: quando entra in vigore

Il Decreto fiscale è in già in vigore, ma il Pos diventa obbligatorio dal 1° luglio 2020.

Come specificato nel provvedimento, “A partire del 1° luglio 2020, nei casi di mancata accettazione di un pagamento, di qualsiasi importo, effettuato con una carta di pagamento da parte di un soggetto obbligato, si applica nei confronti del medesimo soggetto una sanzione amministrativa pecuniaria di importo pari a 30 euro, aumentata del 4 per cento del valore della transazione per la quale sia stata rifiutata l’accettazione del pagamento”.

Pos obbligatorio 2020: in arrivo gli incentivi

Accanto all’imperativo di dotarsi dei dispositivi Pos da posizionare in negozio o in studio, arrivano anche gli incentivi da parte dello Stato, rivolti a commercianti, professionisti e d esercenti che devono ancora adeguarsi, mediante credito d’imposta.

Per spingere gli esercenti ad accettare i pagamenti elettronici al posto dei contanti, il Governo ha pensato ad un bonus per ammortizzare il costo delle commissioni sulla transazione (in attesa di un più auspicabile azzeramento delle stesse).

In particolare, all’articolo 22 del Decreto fiscale 2020 viene sancito che:

  • agli esercenti spetta un credito di imposta pari al 30 per cento delle commissioni addebitate per le transazioni effettuate mediante carte di credito, di debito o prepagate emesse da operatori finanziari soggetti all’obbligo di comunicazione,
  • Il credito d’imposta spetta per le commissioni dovute in relazione a cessioni di beni e prestazioni di servizi rese nei confronti di consumatori finali dal 1° luglio 2020, a condizione che i ricavi e compensi relativi all’anno d’imposta precedente siano di ammontare non superiore a 400.000 euro.

In particolare verrà esteso il modello del credito d’imposta

Cos’è il Pos

Il Pos (acronimo di Point of sale) è uno strumento che permette a commercianti, liberi professionisti ed esercenti di accettare pagamenti con carte di credito e di debito mediante chip e banda magnetica. Funge in pratica da tramite tra commerciante e cliente, che vuole pagare in modo elettronico i beni, servizi o le prestazioni acquistate, in alternativa al contante.

Il commerciante in pratica si dota di un lettore di carte di credito e bancomat, acquistandolo da un fornitore di questo servizio, lo posiziona in negozio o in studio e permette al cliente di effettuare il pagamento elettronico.

Pos obbligatorio 2020: come funziona

Per effettuare un pagamento elettronico quindi è sufficiente acquistare un dispositivo POS per poter accettare pagamenti virtuali nel proprio negozio. Gli importi, a transazione effettuata, vengono trasferiti direttamente sul proprio conto bancario.

La transazione può avvenire mediante 3 modalità principali:

  • Con la firma
  • Con l’inserimento del Pin
  • Per chi ha tecnologia contactless e spende fino a 25 euro, senza alcun bisogno di inserimento Pin. E’ sufficiente avvicinare la carta al lettore e aspettare il beep di avvenuto pagamento.

Tutto ciò dal prossimo 2020 sarà obbligatorio. O meglio, più che il pagamento elettronico (ancora facoltativo) diventa d’obbligo per i commercianti, esercenti e liberi professionisti dotarsi del dispositivo Pos.

 


08/11/2019 | ATTENZIONE! Non aprite queste email, anche se arrivano sulla PEC!

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Le caselle di posta elettronica certificata sono sempre più bersagliate da tentativi di attacchi phishing e malware.
Molti utenti, infatti, ritengono che le PEC siano intrinsecamente più sicure rispetto alle altre caselle di posta e che il materiale ricevuto in queste mailbox sia verificato e attendibile a prescindere. Niente di più sbagliato.

Ransomware FTCODE sulle caselle di posta elettronica certificata (PEC)

Nell’ultimo periodo i possessori di caselle PEC vedono arrivare messaggi provenienti da contatti noti o, più spesso, completamente sconosciuti che invitano a visitare siti web malevoli, ad aprire allegati dannosi o a scaricare file altrettanto pericolosi.

L’ultima novità, confermata dal CERT-PA italiano, consiste nella ricezione sulle caselle PEC di email contenenti in allegato il ransomware FTCODE.
Il malware è contenuto all’interno di un file Zip e una volta in esecuzione sul sistema provvede a crittografare i file personali dell’utente cancellando le versioni originali. Ai file cifrati viene assegnata l’estensione .ftcode per poi richiedere un “riscatto” in denaro al fine dell’ottenimento della chiave di sblocco.
Spesso il file Zip contiene un documento Word o Excel presentato come una fattura: abilitando l’esecuzione delle macro, verrà attivata l’infezione.
Le email provengono da account PEC reali, evidentemente già compromessi.


31/10/2019 | Comunicazione Ufficiale

 


28/10/2019 | Tentativi di phishing: allerta dell’Agenzia delle Entrate su nuove mail

Continuano i tentativi di phishing a danno dei contribuenti. Con un comunicato stampa di oggi venerdì 25 ottobre 2019 Agenzia delle entrate-Riscossione segnala che sono in corso tentativi di truffa via email che, dietro la comunicazione dell’arrivo di una “raccomandata digitale”, invitano a cliccare su un link per accedere al documento o a inserire dei codici. Si tratta di un tentativo di phishing finalizzato al furto di dati personali e delle credenziali bancarie.

Le email truffa hanno come oggetto “Agenzia delle entrate-Riscossione” e sono relative a presunti documenti esattoriali, di cui è indicato un falso numero di riferimento, da visionare o estrarre collegandosi al link “ACCEDI DOCUMENTO”. Cliccando sul link compare anche il logo istituzionale di Agenzia delle entrate-Riscossione cosa che rende più credibile la truffa.

Agenzia delle entrate-Riscossione è completamente estranea all’invio di tali comunicazioni e raccomanda di

  • non cliccare sui collegamenti presenti
  • non fornire i propri documenti e dati personali nella pagina web indicata nella email,
  • eliminare in via definitiva dalla propria casella di posta elettronica.

Si ricorda che lo scorso mese, l’Agenzia delle Entrate aveva richiamato l’attenzione dei contribuenti alle false comunicazioni di posta elettronica certificata. Negli ultimi giorni sono state infatti segnalate delle false email indirizzate a privati e professionisti provenienti da indirizzi Pec validi, non legati in alcun modo all’Agenzia.

I messaggi, tuttavia, hanno un oggetto che assomiglia a un numero di protocollo utilizzato per le classiche comunicazioni dell’Agenzia (COMUNICAZIONE XXXXXXXXXX [ENTRATE|AGEDCXXX|REGISTRO) e includono in allegato un file in formato zip che contiene a sua volta un documento pdf non valido ed un file vbs. Quest’ultimo, se lanciato, scarica sul computer un software dannoso per ottenerne il controllo.

 

Fonte: Agenzia delle Entrate


23/10/2019 | Aggiornamenti Normativi

Entro il 31/10 si può aderire al servizio di Consultazione del Cassetto Fiscale, una scelta RACCOMANDABILE

In pratica cosa succede

Il “Servizio di consultazione e scarico del file XML della fattura elettronica” messo a disposizione dal Cassetto Fiscale consente di avere a disposizione i file delle fatture elettroniche emesse e ricevute fino al 31/12 del secondo anno successivo a quello di trasmissione. (Fattura 2018, visibile fino al 31/12/2020)
Nel caso che non si aderisca il cassetto fiscale cancellerà i dati completi della fattura nei 60 giorni seguenti.

Per cui noi consigliamo l’accettazione di tale servizio per tranquillità del cliente che potrà avere un controllo più accurato anche a causa di eventuali malfunzionamenti dello stesso SDI.
Sono di nostra conoscenza casi di mancata consegna al nostro indirizzo telematico per cui il cliente ritrova tali fatture nel cassetto fiscale, sembra opportuno non limitarsi a soli 60 giorni.
Le associazioni di settore ci hanno segnalato anche altre casi anomali per cui poter avere un riscontro nel cassetto è consigliabili, anche per il semplice errore umano.

Le differenze specifiche, anche rispetto ad eventuali accertamenti

SENZA ADESIONE:
l’Agenzia delle Entrate tiene a sua disposizione i “dati fattura”, che includono:

  • tutto il contenuto obbligatorio della fattura, ad esclusione della descrizione;
  • altri dati per disposizioni tributarie (es. targa automezzo per rimborso accise, etc.);
  • tutti i dati anagrafici, inclusi quelli del terzo emittente o di FE emessa dal cessionario/committente;
  • tutti i dati “quantitativi” della fattura (importi, ritenuta, divisa, bollo, cassa di previdenza, etc.);
  • i dati relativi all’ordine d’acquisto (CIG, CUP, etc.), al contratto/convenzione, alle fatture collegate, ai SAL, ai DDT e i dati del trasporto;
  • alcuni dati delle linee di dettaglio, tra cui il codice articolo (sebbene descrizione quantità, unità di misura etc. vengano effettivamente eliminati);
  • sono conservati tutti gli “Altri dati gestionali”, tipicamente utilizzati nelle filiere di fornitura di grandi aziende per l’abbinamento automatico delle FE.

CON ADESIONE:
l’Agenzia delle Entrate avrà accesso, oltre ai dati precedenti, ai dati più tipicamente “qualitativi” e contenenti informazioni descritte in linguaggio “naturale” (ad es. il campo <Descrizione> e <Causale>)

I “dati fattura” sono quindi disponibili per oltre 9 anni sia con Adesione che non.
Nel caso di adesione però si ha l’interezza delle fatture disponibile per circa 3 anni, coprendo le necessità “dichiarative” e correttive consentite dalla legge.

Si presume che le operazioni di controllo automatizzato dell’Amministrazione Finanziaria non differiscano significativamente in funzione dell’avvenuta o mancata adesione al servizio, anche perchè, in caso di accessi e verifiche, avrà comunque accesso alle fatture elettroniche attive e passive che il contribuente dovrà avere memorizzato e conservato nei termini.

La Conservazione Sostitutiva dell’AdE NON è la Consultazione

Il servizio di consultazione della fattura elettronica non è il servizio di conservazione dell’Agenzia delle entrate. Nell’utilizzo del nostro sistema è compreso il servizio di Conservazione a norma su Conservatore accreditato AGID ma è possibilie accettare ANCHE il servizio di conservazione digitale dell’AdE. 

Chi volesse attivarlo può:

Accedere al cassetto fiscale sezione “Fatture e Corrispettivi“,

Dal menu Fatture elettroniche e Conservazione cliccare “Fatture elettroniche e Conservazione”

Dal menu Conservazione cliccare “Accedi alla sezione conservazione”

Accettare le condizioni


05/08/2019 | Attenzione alle sanzioni per invio Tardivo

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Dal Primo Luglio sono in vigore le sanzioni per invio tardivo. Invitiamo a prestare molta attenzione alle notifiche di scarto o ad eventuali mancate prese in carico.

L’invio della fattura deve avvenire nei 12 giorni dalla data della prestazione.
L’emissione tardiva di fattura elettronica è sanabile in base all’articolo 10, comma 1 del DL 118/2019. Non si applicano sanzioni se rientra nella liquidazione periodica (tipicamente entro il 16 del mese in corso), mentre è prevista sanzione ridotta dell’80% (per i primi sei mesi) se emessa entro il termine di liquidazione successiva.

Per fare due conti:
Sanzione ridotta= 50 euro, applicando il ravvedimento operoso, entro 90 giorni= 5,56 euro a fattura.

Attenzione: questo riguarda solo la sanzione per il ritardo nell’emissione della fattura, non quella relativa alla regolare liquidazione IVA, che invece andrà pagata per intero (la sanzione è pari al 30%, in base all’articolo 13 del Dlgs 471/97).


30/07/2019 | Fatture e corrispettivi – elenco aggiornamenti delle specifiche tecniche

agenziaentrate_logo_152
In rosso alcune precisazioni ricavate dalle note esplicative e dall’utilizzo pratico di questi giorni

Fattura elettronica- aggiornamento dei documenti

Allegato A – Specifiche tecniche (versione 1.5) italiano ed in inglese

introduzione di nuovi controlli per:

  • verificare il corretto utilizzo del codice destinatario “XXXXXXX” (codice di errore 00313) Il codice è utilizzabile solo per i clienti stranieri
  • verificare la coerenza di partita IVA e codice fiscale (se entrambi presenti) sia per il cedente/prestatore che per il cessionario/committente (codici di errore 00320 e 00324)

Il sistema verifica adesso, in caso di emittente ditta individuale, la corretta corrispondenza tra codice fiscale e partita iva

  • verificare la corretta valorizzazione del codice fiscale, sia per il cedente/prestatore che per il cessionario/committente, nei casi in cui la partita IVA sia quella di un gruppo IVA (codici di errore 00321, 00322, 00325 e 00326)
Il sistema verifica adesso, in caso di cliente ditta individuale, o gruppo di aziende, la corretta corrispondenza tra codice fiscale e partita iva
  • verificare, nei casi di autofattura, che la partita IVA del cedente/prestatore non sia cessata da più di 5 anni (codice di errore 00323)
  • verificare che l’indirizzo PEC indicato nel campo PECDestinatario non corrisponda ad una casella PEC del SdI (codice di errore 00330)

05/04/2019 | Ondata di mancate consegne per le fatture elettroniche!

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Ondata di mancate consegne per le fatture elettroniche!

Comunichiamo che SDI ci ha confermato che nei giorni 1-3 Aprile c’è stato un disservizio dei loro sistemi, pertanto parecchie fatture sono andate in “Mancata Consegna” . I vostri clienti le ritroveranno nel loro cassetto fiscale, in ogni caso ci hanno assicurato che reinvieranno tutte le fatture in mancata consegna del 1-3 aprile, acclarando il loro problema, probabilmente faranno anche una nota ufficiale.

Sui social c’è stata una vera rivoluzione per questo evento.

In ogni caso probabilmente lunedì pubblichiamo il componente che, direttamente dalla nostra piattaforma consentirà di ricercare ed importare le fatture in mancata consegna.

lo staff di supporto tecnico


26/11/2018 | Comunicazione codice SDI da impostare per usufruire dei nostri servizi

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E’ con piacere che comunichiamo che quanto anticipato nella scorsa email è ormai divenuto concreto e siamo in grado (finalmente) di comunicare il codice sdi da impostare per usufruire dei nostri servizi, è lo stesso che potete comunicare ai vostri fornitori, anche se ribadiamo che non è assolutamente necessario
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(il carattere dopo il 3 è O di Otranto)
Come abbiamo detto più volte è FONDAMENTALE impostare l’indirizzo sul cassetto fiscale, è una operazione che potete eseguire in autonomia se disponete delle credenziali di accesso al servizio dell’Agenzia delle Entrate (SPID o PIN) ma che potete far eseguire dal vostro consulente che dispose sicuramente delle credenziali di accesso al cassetto fiscale.
Per facilitare l’operazione abbiamo realizzato una semplice guida che vi arriverà sulla vostra mail assieme alle nuove e più convenienti tariffe
lo staff di supporto

16/11/2018 | Il Garante privacy all’Agenzia delle entrate: la fatturazione elettronica va cambiata! I trattamenti di dati previsti dal 1 gennaio 2019 possono violare la normativa sulla protezione dei dati. Sproporzionata raccolta di informazioni e rischi di usi impropri da parte di terzi

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Il Garante privacy all’Agenzia delle entrate: la fatturazione elettronica va cambiata!
I trattamenti di dati previsti dal 1 gennaio 2019 possono violare la normativa sulla protezione dei dati. Sproporzionata raccolta di informazioni e rischi di usi impropri da parte di terzi

Il Garante per la protezione dei dati personali ha avvertito l’Agenzia delle entrate che il nuovo obbligo della fatturazione elettronica, così come è stato regolato dall’Agenzia delle entrate, “presenta rilevanti criticità in ordine alla compatibilità con la normativa in materia di protezione dei dati personali”. Per questo motivo ha chiesto all’Agenzia di far sapere con urgenza come intenda rendere conformi al quadro normativo italiano ed europeo i trattamenti di dati che verranno effettuati ai fini della fatturazione elettronica [doc. web n. 9059949].

E’ la prima volta che il Garante esercita il nuovo potere correttivo di avvertimento, attribuito dal Regolamento europeo, attraverso un provvedimento adottato anche a seguito di alcuni reclami.

Il nuovo obbligo di fatturazione elettronica – esteso a partire dal 1 gennaio 2019 anche ai rapporti tra fornitori e tra fornitori e consumatori – presenta, secondo il Garante, un rischio elevato per i diritti e le libertà degli interessati, comportando un trattamento sistematico, generalizzato e di dettaglio di dati personali su larga scala, potenzialmente relativo ad ogni aspetto della vita quotidiana dell’intera popolazione, sproporzionato rispetto all’obiettivo di interesse pubblico, pur legittimo, perseguito.

Entrando nel merito del nuovo sistema di e-fatturazione il Garante ha rilevato una serie di criticità. In primo luogo, l’Agenzia, dopo aver recapitato le fatture in qualità di “postino” attraverso il sistema di interscambio (SDI) tra gli operatori economici e i contribuenti, archivierà e utilizzerà i dati anche a fini di controllo. Tuttavia non saranno archiviati solo i dati obbligatori a fini fiscali, ma la fattura vera e propria, che contiene di per sé informazioni di dettaglio ulteriori sui beni e servizi acquistati, come le abitudini e le tipologie di consumo, legate alla fornitura di servizi energetici e di telecomunicazioni (es. regolarità nei pagamenti, appartenenza a particolari categorie di utenti), o addirittura la descrizione delle prestazioni sanitarie o legali. Altre criticità derivano dalla scelta dell’Agenzia delle entrate di mettere a disposizione sul proprio portale, senza una richiesta dei consumatori, tutte le fatture in formato digitale, anche per chi preferirà comunque continuare a ricevere la fattura cartacea o digitale direttamente dal fornitore, come garantito dal legislatore.

Ulteriori problemi pone il ruolo assunto dagli intermediari delegabili dal contribuente per la trasmissione, la ricezione e la conservazione delle fatture, alcuni dei quali operano anche nei confronti di una moltitudine di imprese, accentrando enormi masse di dati personali con un aumento dei rischi, non solo per la sicurezza delle informazioni, ma anche relativi a ulteriori usi impropri, grazie a possibili collegamenti e raffronti tra fatture di migliaia di operatori economici.

Anche le modalità di trasmissione attraverso lo SDI e gli ulteriori servizi offerti dall’Agenzia (come la conservazione dei dati) presentano criticità per quanto riguarda i profili di sicurezza, a partire dalla mancata cifratura della fattura elettronica, tanto più considerato l’utilizzo della PEC per lo scambio delle fatture, con la conseguente possibile memorizzazione dei documenti sui server di posta elettronica.

Una preventiva consultazione dell’Autorità, peraltro stabilita dal previgente Codice privacy e dal nuovo Regolamento Ue, avrebbe potuto assicurare fin dalla progettazione l’avvio del nuovo sistema con modalità e garanzie rispettose della protezione dei dati personali, introducendo misure tecnico organizzative adeguate in tutta la filiera del trattamento dei dati personali per la fatturazione elettronica.

Il provvedimento del Garante è stato inviato anche al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro dell’economia e delle finanze per le valutazioni di competenza.

Roma, 16 novembre 2018

 


09/10/2018 | Fatturazione Elettronica – Nessuna proroga, maxmagma è gia pronto, fai click qui per capire come funziona il collegamento con SDI!

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Tutti si aspettavano una proroga ma con il comunicato ufficiale del 3 ottobre è confermato che non ci sarà nessuna concessione, la fatturazione elettronica sostituirà completamente la fatturazione classica!

Cosa cambia?

Per capire bene cosa cambia è importante distinguere le operazioni da eseguire per il ciclo attivo (fatture emesse) e per il ciclo attivo (fatture ricevute)

Ciclo attivo

Sia per gli utenti della piattaforma wideexperience che per gli utenti di maxmagma cambierà poco, le fatture verranno emesse come sempre, sarà il sistema che in automatico, in fase di contabilizzazione, le disporrà in una particolare area dove risiederanno tutte le fatture che dovranno essere trasmesse. Nel momento in cui si deciderà di inviarle il sistema genererà i files XML, ne controllerà la congruità in riferimento alle normative imposte dallo SDI (ultima rev. 1.2.1) e le invierà all’intermediario (che abbiamo selezionato tra i pochi abilitati e già pronti) Telecom Italia Trust Technologies Logo il quale firmerà per vostro conto i file, li trasmetterà allo SDI e li conserverà a norma di legge per 10 anni. Una volta trasmessa sarà compito dello SDI recapitarla al cliente secondo il canale prescelto dallo stesso attraverso il portale Fisco On Line.

Ci preme sottolineare che il processo è il medesimo sia per la trasmissione di fatture a privati (Aziende e Privati cittadini) che per la trasmissione di fatture alla Pubblica Amministrazione (Enti, Comuni, Scuole, ecc. ecc), ma è altrettanto importante ricordare che i privati non possono rifiutare una fattura elettronica e per contestarne l’emissione dovranno utilizzare i normali canali tradizionali. Le pubbliche amministrazioni invece potranno rifiutarle, in questo caso direttamente dalla piattaforma verrà visualizzato l’esito relativo. Le fatture considerate emesse non potranno comunque essere annullate, per eventuali rettifiche dovranno essere emesse, ad integrazione, Note di credito o di Debito.

Ciclo passivo

La vera innovazione è proprio nella ricezione delle fatture, il punto chiave è la doppia modalità di ricezione:

  • Tramite PEC, in questo caso le fatture vi verranno consegnate a mezzo PEC e potrete trovarle direttamente nella vostra casella di posta. Nessun automatismo sarà possibile e soprattutto si dovrà provvedere alla conservazione a norma.

  • Tramite il codice di identificazione a 7 cifre dell’intermediario, nel nostro caso Telecom Italia Trust Technologies Logo si occuperà di recuperarle e conservarle a norma per vostro conto e le metterà a disposizione nella sezione dedicata accessibile tramite autenticazione.

 

Ovviamente sia per wideexperience che per maxmagma è da preferire la seconda opzione, ma è diverso il grado di automatizzazione possibile:

  • Nel caso della piattaforma gestionale wideexperience il sistema dialoga direttamente con il vostro “contenitore” su Telecom Italia Trust Technology, rileva le fatture ricevute, interpreta il linguaggio XML e le importa direttamente sia per quanto riguarda l’aspetto contabile che dal punto di vista magazzino consentendo di associare i prodotti alle anagrafiche esistenti o di crearne di nuove invitando l’utente ad integrare i dati mancanti (marchio, gruppo merceologico, prezzi di vendita)

  • Nel caso di maxmagma quest’ultima funzionalità descritta non è ancora prevista, il sistema si limita a segnalare la presenza di nuove fatture, di scaricarle e di visualizzarle o stamparle.
    La realizzazione della funzionalità di importazione automatica dipende da diversi fattori, prima di tutto l’aspetto tecnologico e non per secondaria importanza la volontà degli utenti di mantenere il software in uso o di migrare a wideexperience

Dopo questa introduzione all’argomento fattura elettronica, vi comunichiamo che siamo già in possesso del codice identificativo a 7 cifre  TRTSWMZ e che abbiamo stipulato una convenzione con Telecom Italia Trust Technologies Logo che ci consente di farvi avere uno sconto particolare sui normali prezzi praticati.

Quanto descritto è in linea generale una parte che sottolinea il nostro impegno nell’affrontare questo importante cambiamento, ovviamente siamo a disposizione per ogni chiarimento e delucidazione.

lo staff di supporto tecnico

 


18/05/2018 | Il Nuovo Regolamento Privacy, denominato GDPR, che a breve entrerà in vigore in tutta Europa, porta con se alcune grandi innovazioni sulla gestione dei dati, scopriamo insieme quali sono e come fare per adeguarci.

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Il Nuovo Regolamento Privacy, denominato GDPR, che a breve entrerà in vigore in tutta Europa, porta con se alcune grandi innovazioni sulla gestione dei dati, scopriamo insieme quali sono e come fare per adeguarci.

Vai al questionario https://www.ilgrandeantonino.com/gdpr/

 

 


30/07/2017 | Lo staff Comunica che per il mese di agosto il servizio di assistenza sarà attivo dal Lunedi al Venerdi dalle ore 9 alle ore 13. Per esigenze estremamente urgenti comunicare tramite messaggio al 3356226083 verrete ricontattati! Buona Estate!!

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Lo staff Comunica che per il mese di agosto il servizio di assistenza sarà attivo dal Lunedi al Venerdi dalle ore 9 alle ore 13
Per esigenze estremamente urgenti comunicare tramite messaggio al 3356226083 verrete ricontattati!
Buona Estate!!


25/05/2017 | WannaCry, solo 100 mila dollari guadagnati dagli hacker: Windows 7 il più attaccato

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WannaCry, solo 100 mila dollari guadagnati dagli hacker: Windows 7 il più attaccato

Dopo circa una settimana dalle prime espressioni di WannaCry (o WannaCrypt, o Wcry) i ricercatori stanno continuando ad analizzare il fenomeno per capire come sia stato possibile diffondere l’exploit così rapidamente. A fare luce sulla vicenda anche Kaspersky Lab, che ha confermato che gli attacchi sono stati eseguiti in larghissima parte su sistemi che adottavano il sistema operativo Windows 7. Secondo le nuove analisi il 98% dei computer aggrediti utilizzava quella versione del SO Microsoft, mentre solo uno su mille era dotato di Windows XP.

Windows 7 è ancora oggi la più popolare versione di Windows fra quelle in circolazione, superando con disinvoltura anche il ben più recente e consigliato Windows 10. Visto che le ultime versioni di Windows non sono vulnerabili al nuovo ransomware, non è sorprendente che sia stato Windows 7 la vittima più popolare per la nuova infezione. La grande disparità fra i dati rivelati su Windows 7 e XP conferma ancora una volta quanto la vecchia versione di Windows sia stata sostanzialmente irrilevante per la diffusione dell’infezione, nonostante le preoccupazioni iniziali.

Alla diffusione dell’exploit Microsoft ha sovvertito le politiche di aggiornamento dei propri sistemi operativi rilasciando un’inattesa patch per il non più supportato Windows XP. Questo fenomeno ha scatenato un acceso dibattito online sulle politiche utilizzate dalla compagnia, che mesi prima dell’attacco aveva rilasciato il fix su Windows 7, lasciando scoperto Windows XP fino alla misura d’emergenza applicata dopo il fatto compiuto. La patch per Windows XP era inoltre disponibile in anticipo per i clienti paganti “Custom Support”, lasciando molti utenti XP vulnerabili.

In questo modo i computer con Windows XP avrebbero potuto avere un ruolo fondamentale nella diffusione del ransomware, ma i dati di Kaspersky Lab sedano queste accuse sottolineando come il vecchio sistema operativo non abbia avuto un ruolo importante nell’intera vicenda. La stessa società scrive su Twitter che “il computo dei computer Windows XP è insignificante”, aggiungendo che è stato Windows 7 il protagonista diretto nella diffusione dell’exploit che ha piegato diversi paesi del mondo occupando anche le pagine dei quotidiani generalisti.

Una diffusione repentina, con diversi ospedali ed enti pubblici fra i principali aggrediti, per mezzo di un tool appartenente alla NSA divulgato da un gruppo di hacker italiano. Secondo Elliptic, società che traccia lo scambio illecito di criptovalute, WannaCry ha consentito a chi ha giostrato l’attacco di guadagnare solo 100 mila dollari circa in Bitcoin. Una cifra di certo non importante per un attacco che ha avuto la capacità di colpire diversi paesi in tutto il mondo in brevissimo tempo. In breve tempo, tuttavia, è stata anche scoperta la cura che ha reso l’exploit inefficace.


03/10/2016 | Cambio aliquota Iva per le piante aromatiche

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http://www.cna.it/cna/unioni/alimentare/notizie/variazione-aliquote-iva


26/05/2016 | Attenzione altre email CryptoLocker

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http://www.ransomware.it/phishing-inchiesta-arresto-procura-repubblica/


03/05/2016 | 5 modi in cui i criminali informatici attaccano le PMI

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5 modi in cui i criminali informatici attaccano le PMI

Articolo Originale


03/05/2016 | Attenzione alle mail sospette, nuove versioni di Cryptolocker, se ricevete email di fatture con l’oggetto SPAM non apritele assolutamente, questa versione intacca anche gli archivi SQL, Click per saperne di più!

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Attenzione alle mail sospette, nuove versioni di Cryptolocker, se ricevete email di fatture con l’oggetto SPAM non apritele assolutamente, questa versione intacca

anche gli archivi SQL

Per saperne di pù….

http://www.ilsoftware.it/articoli.asp?tag=Cryptolocker-nuova-ondata-di-attacchi-in-Italia_11775


25/03/2016 | Auguri!

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Auguri per una Buona Pasqua!


18/09/2015 | Informiamo che in funzione del trasloco in corso della sede operativa e della riformulazione delle linee sia di rete fissa che mobile, il servizio di assistenza potrebbe non essere sempre raggiungibile, ringraziando per la comprensione ci auguriamo di ritornare totalmente operativi nel più breve tempo possibile.

Informiamo che in funzione del trasloco in corso della sede operativa e della riformulazione delle linee sia di rete fissa che mobile, il servizio di assistenza potrebbe non essere sempre raggiungibile, ringraziando per la comprensione ci auguriamo di ritornare totalmente operativi nel più breve tempo possibile.


25/02/2015 | Cryptolocker – Importante, fate click sulla foto per saperne di più!

Cryptolocker

Cryptolocker torna a prendere di mira gli italiani. In queste ore, infatti, si sta diffondendo a macchia d’olio una nuova variante di Cryptolocker, il noto ransomware che, una volta insediatosi sul sistema, prende in ostaggio i file dell’utente richiedendo il versamento di una somma a titolo di riscatto.

Il nuovo Cryptolocker si presenta generalmente via email, con un messaggio simile a quello riprodotto nell’immagine di seguito. Per cercare di indurre l’utente ad eseguire l’allegato malevolo, gli autori di Cryptolocker hanno avviato un’intensa campagna phishing. Con un’email truffaldina che, ad una prima occhiata, sembra provenire dal corriere espresso SDA, Cryptolocker cerca di trarre in inganno gli utenti meno attenti. “Il vostro pacchetto con codice di spedizione (…) è arrivato al (…). Stampare l’etichetta di spedizione e mostrarla in un ufficio postale più vicino per ottenere il pacchetto“. Questo l’incipit dell’email fraudolenta.

Potete trovare ulteriori informazioni in merito a questo link:

http://www.ilsoftware.it/articoli.asp?tag=Cryptolocker-nuova-variante-falso-messaggio-da-SDA_11890

Intanto per proteggervi fate sempre i backup dei vostri dati, possibilmente anche su una periferica esterna possibilmente non sempre collegata alla vostra rete, su maxmagma esistono gia tutte queste funzioni, USATELE!


19/01/2015 | Si comunica che Martedi 20 Gennaio i nostri uffici rimarranno chiusi per la festa del santo patrono!

Si comunica che Martedi 20 Gennaio i nostri uffici rimarranno chiusi per la festa del santo patrono!


31/12/2014 | Auguri!

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05/12/2014 | AVVISO IMPORTANTE per gli utenti terminal dei server Cloudpassword, IGA4, Netpassword!! Martedi 9 Dicembre i server non saranno raggiungibili dalle ore 13:30 per circa un’ora, per un intervento di ampliamento di spazio, vi invitiamo a prenderne nota! Grazie!

AVVISO IMPORTANTE per gli utenti terminal dei server Cloudpassword, IGA4, Netpassword!! Martedi 9 Dicembre i server non saranno raggiungibili dalle ore 13:30 per circa un’ora, per un intervento di ampliamento di spazio, vi invitiamo a prenderne nota! Grazie!


03/12/2014 | ATTENZIONE!! Abbiamo riscontrato una forte incompatibilità tra l’antivirus Avast Free nei confronti di alcuni componenti Microsoft in uso all’interno di maxmagma, alla luce di questo riscontro è vivamente sconsigliato l’uso di tale antivirus!!

ATTENZIONE!! Abbiamo riscontrato una forte incompatibilità tra l’antivirus Avast Free e alcuni componenti Microsoft in uso all’interno di maxmagma, alla luce di questo riscontro è vivamente sconsigliato l’uso del suddetto antivirus!!


02/07/2014 | MyVnc.com ci comunica quanto segue: Vogliamo aggiornare tutti i nostri affezionati clienti circa le interruzioni di servizio che molti di voi stanno vivendo oggi. Non è un problema tecnico. Questa mattina, Microsoft servito un ordine del tribunale federale e sequestrato 22 dei nostri domini più comunemente usati perché hanno sostenuto che alcuni dei sottodomini sono stati abusati dai creatori di malware. Siamo rimasti molto sorpresi da questo. Abbiamo una lunga storia di lavorare in modo proattivo con altre aziende quando i casi di presunta attività dannose sono stati segnalati a noi. Purtroppo, Microsoft non ci ha mai contattato o ci ha chiesto di bloccare eventuali sottodomini, anche se abbiamo una linea aperta di comunicazione con Microsoft dirigenti aziendali. Siamo stati in contatto con Microsoft oggi. Essi sostengono che il loro intento è quello di filtrare solo le note negative nomi di host in ogni dominio sequestrati, pur continuando a permettere ai buoni nomi host da risolvere. Tuttavia, questo non sta accadendo. A quanto pare, l’infrastruttura Microsoft non è in grado di gestire i miliardi di richieste dei nostri clienti. Milioni di utenti innocenti stanno sperimentando interruzioni ai loro servizi a causa del tentativo di Microsoft di porre rimedio nomi di host connessi con pochi attori cattivo. Aveva Microsoft ci ha contattato, abbiamo potuto e avremmo preso provvedimenti immediati. Microsoft sostiene ora che vuole solo farci ripulire il nostro atto, ma le sue azioni draconiane hanno colpito milioni di utenti Internet innocenti. Vitalwerks e No-IP hanno una politica molto rigorosa abuso. Il nostro team di abuso è costantemente al lavoro per mantenere i domini di sistema No-IP privo di spam e attività dannose. Usiamo sofisticati filtri e noi esploriamo la nostra rete quotidiana per segni di attività dannose. Anche con tali precauzioni, il nostro servizio di DNS dinamico gratuito di tanto in tanto non cadere preda di truffatori informatici, spammer e distributori di malware. Ma questa azione pesante da Microsoft non giova a nessuno. Faremo il nostro meglio per risolvere rapidamente questo problema. Natalie Goguen Marketing Manager 5905 South Virginia Street, Suite 200 Reno, NV 89502

MyVnc.com ci comunica quanto segue: Vogliamo aggiornare tutti i nostri affezionati clienti circa le interruzioni di servizio che molti di voi stanno vivendo oggi. Non è un problema tecnico. Questa mattina, Microsoft servito un ordine del tribunale federale e sequestrato 22 dei nostri domini più comunemente usati perché hanno sostenuto che alcuni dei sottodomini sono stati abusati dai creatori di malware. Siamo rimasti molto sorpresi da questo. Abbiamo una lunga storia di lavorare in modo proattivo con altre aziende quando i casi di presunta attività dannose sono stati segnalati a noi. Purtroppo, Microsoft non ci ha mai contattato o ci ha chiesto di bloccare eventuali sottodomini, anche se abbiamo una linea aperta di comunicazione con Microsoft dirigenti aziendali.  Siamo stati in contatto con Microsoft oggi. Essi sostengono che il loro intento è quello di filtrare solo le note negative nomi di host in ogni dominio sequestrati, pur continuando a permettere ai buoni nomi host da risolvere. Tuttavia, questo non sta accadendo. A quanto pare, l’infrastruttura Microsoft non è in grado di gestire i miliardi di richieste dei nostri clienti. Milioni di utenti innocenti stanno sperimentando interruzioni ai loro servizi a causa del tentativo di Microsoft di porre rimedio nomi di host connessi con pochi attori cattivo.  Aveva Microsoft ci ha contattato, abbiamo potuto e avremmo preso provvedimenti immediati. Microsoft sostiene ora che vuole solo farci ripulire il nostro atto, ma le sue azioni draconiane hanno colpito milioni di utenti Internet innocenti.  Vitalwerks e No-IP hanno una politica molto rigorosa abuso. Il nostro team di abuso è costantemente al lavoro per mantenere i domini di sistema No-IP privo di spam e attività dannose. Usiamo sofisticati filtri e noi esploriamo la nostra rete quotidiana per segni di attività dannose. Anche con tali precauzioni, il nostro servizio di DNS dinamico gratuito di tanto in tanto non cadere preda di truffatori informatici, spammer e distributori di malware. Ma questa azione pesante da Microsoft non giova a nessuno. Faremo il nostro meglio per risolvere rapidamente questo problema.
Natalie Goguen
Marketing Manager
5905 South Virginia Street, Suite 200
Reno, NV 89502


16/04/2014 | Nell’augurare a tutti una serena Pasqua, informiamo che gli uffici rimarranno chiusi dei pomeriggi di Mercoledi e Venerdi Santo

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Nell’augurare a tutti una serena Pasqua, informiamo che gli uffici rimarranno chiusi dei pomeriggi di Mercoledi e Venerdi Santo, per comunicazioni urgenti è attivo il numero 3356226083, in caso di mancata risposta sarà nostra cura contattarvi.


19/02/2014 | Aggiornamenti

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07/01/2014 | Attivazioni 2014 – Invitiamo gli utenti con licenze in scadenza 31-12-2013 con condizione di pagamento RID a chiamare per le riattivazioni!


23/11/2013 | Voip 090 8969021 Aggiunto nuovo recapito assistenza mobile al costo della telefonata urbana


24/10/2013 | Nuove Procedure per la gestione della Tentata Vendita

Sono molto lieto di presentare le nuove funzionalità per la gestione della tentata vendita attraverso i terminali portatili, di seguito una sintesi dell’iter da seguire per un uso corretto:

Prerequisiti:

In MaxMagma è necessario avere una tipologia documento di tipo Trasferimento con le seguenti impostazioni:
- Documento Diretto
- Descrizione: DDT Trasferimento per TV
- Intestatario: Deposito
- Attesa documento: Nessuno
- Tipo Doc. Diretto: Trasferimento
- Tentata Vendita [x]
- Movimenta Estratto Conto: No
- Causale Trasp.: Trasferimento (se non esiste crearla [...] )
- Numerazione: DDT Trasferimento (se non esiste crearla [...] )
- Movimento: Trasferimento
- Modello: Selezionare il modello di stampa che si desidera, generalmente DDT Standard
Tutte le altre impostazioni sono opzionali, consiglio di lasciarle vuote, di seguito l’immagine della schermata corretta

Creare un deposito per ogni Mezzo, Magari descrivendolo con la Targa, che chiameremo Depositi Viaggianti.

Per ciascuno dei Depositi Viaggianti sarà necessario creare giornalmente una lista di carico da Documenti Diretti, Tipologia DDT di Trasferimento per TV con i seguenti valori
- Numero: Progressivo (Automatico)
- Data: Data Odierna (Automatica)
- Deposito Mittente: Principale (Riportare il deposito che funge da magazzino principale)
- Deposito: Selezionare uno dei Depositi Viaggianti
- Non è necessario compilare nessun altro campo

All’interno del documento riportare tutti gli articoli con le quantità e gli eventuali lotti che si stanno caricando sul Deposito Viaggiante, per la compilazione possono essere utilizzati tutti gli strumenti messi a disposizione, Nuova Riga, Modifica Tutto, Duplica, Carica da Storico Movimenti ecc. ecc.

Il documento di cui sopra potrà essere generato successivamente in modo automatico dallo scarico dell’invenduto al rientro del deposito Viaggiante

Una volta compilata la Lista di Carico, dal terminale sarà possibile richiedere il carico giornaliero:
- Trasmissione
- Log In
- Richiedi Carico Giornaliero
- Chiudi
con questa procedura verranno trasferite le quantità, e gli eventuali lotti, sul terminale. Per controllare l’avvenuto trasferimento sarà possibile fare click su “Visualizza Carico”

Il terminale adesso è pronto per l’emissione dei documenti

Potranno essere gestiti i seguenti tipi di documento

- Documenti di trasporto

- Fatture

- Ordini

- Resi

- Buoni di consegna

Per la compilazione di qualsiasi di questi tipi di documento è possibile usufruire delle utility come il “Carica” da storico movimenti impostando il numero di giorni precedenti da considerare, o l’input da carico giornaliero “G” che consente di avere a disposizione una grid di compilazione con tutti gli articoli in giacenza sul deposito viaggiante, con gli eventuali Lotti e relative scadenze. Sono comunque disponibili le funzioni classiche Nuova, Modifica ed Elimina Righe.

Per i documenti di tipo Fattura non ancora trasmessi è possibile registrare, contestualmente all’emissione, anche l’eventuale incasso, a saldo o in acconto del documento in questione. Ovviamente una volta registrato l’incasso non sarà più possibile modificare od eliminare il documento.

Per Modificare un incasso sul documento basta rieseguire la funzione modificando l’importo, impostandolo a zero l’incasso verrà eliminato.

Se il terminale dispone di una connessione ad internet, è possibile, ogni volta che lo si desidera, eseguire la sincronizzazione con la sede centrale, attraverso la procedura: Trasmissione, Remota, Log In, Sincronizza…

Questa proceduta trasmette tutte le anagrafiche dei nuovi clienti inseriti, tutti i documenti emessi, di qualsiasi tipo, e tutti gli incassi eseguiti, al termine verranno aggiornati tutti i dati che intanto sono variati presso la sede centrale, compreso anagrafiche e giacenze. Una volta eseguita la trasmissione i documenti trasmessi non possono essere più modificati! Gli Incassi trasmessi non vanno automaticamente ad aggiornare le schede dei clienti ma vengono posizionati in una particolare sezione in attesa che il responsabile li verifichi. (Vedi Controllo Incassi)

Se il terminale non dispone di una connessione ad internet è possibile eseguire la sincronizzazione al rientro direttamente in azienda attraverso la procedura: Trasmissione, locale, Log In, Sincronizza…

Il risultato è identico a quanto descritto prima per la connessione Remota, ultimata questa operazione il terminale ha completato il suo ciclo giornaliero, che ripartirà l’indomani.

Per la sede centrale affinchè il ciclo si possa ritenere concluso è ancora necessario eseguire delle operazioni di controllo:

Controllo Incassi, attivabile da: Moduli, PalMagma, Incassi da verificare

Nella schermata verranno visualizzati tutti gli incassi eseguiti dall’agente in questione e non ancora verificati, per confermare singolarmente è sufficiente fare doppio click sulla colonna “V” della riga in questione, il sistema contrassegnerà con una “X” la riga indicando che la stessa è predisposta per la conferma. E’ possibile selezionarle o deselezionarle tutte con gli appositi pulsanti in basso alla schermata, una volta eseguita la selezione per confermare fare click su “Conferma”, tutti gli incassi selezionati saranno subito riportati negli estratti dei clienti, per uscire dalla procedura senza confermare fare click su “Annulla”

Resoconto Tentata Vendita, attivabile da: Moduli, PalMagma, Resoconto Tentata Vendita

Questa procedura consente di ottenere un resoconto sull’andamento delle vendite della giornata. La procedura, dopo aver selezionato la data e il Deposito Viaggiante, al click su “Aggiorna” mostra una videata riepilogativa che riporta per ogni articolo le seguenti informazioni:
- Codice Fornitore, Descrizione Articolo, Lotto, Unità di Misura
- Caricato: è la quantità caricata ad inizio giornata sul Deposito Viaggiante
- Resi: è la quantità eventualmente resa dai clienti durante il giro di vendite
- Invenduto: è la quantità in rimanenza sul Deposito Viaggiante alla fine del giro vendite
- Venduto: è la quantità totale venduta per mezzo del Deposito Viaggiante durante il giro vendite
- Importo: è l’importo totale del venduto dal Deposito Viaggiante durante il giro vendite
-% Out: è la percentuale di venduto rispetto al Caricato, 0%= nessuna vendita, 100%=Venduto tutto il caricato

E’ possibile stampare questo resoconto in modo riepilogativo, cioè solo con i totali per articolo, o in modalità dettagliata, con l’indicazione dei clienti che hanno acquistato gli articoli e il relativo prezzo

L’Operazione conclusiva è quella che consente di Scaricare l’Invenduto e di predisporre il carico delle rimanenze per il giorno successivo

Facendo click sul pulsante relativo viene visualizzata una griglia che consente per ogni articolo, e relativo lotto, di impostare la quantità di prodotto che si sta scaricando dal Deposito Viaggiante e che ritornerà a far parte della giacenza del Deposito della sede Centrale selezionabile in basso assieme alla data di Carico per il giorno successivo.

Confermando verrà creato un documento di scarico dal Deposito Viaggiante al Deposito Principale, e successivamente un Documento di Carico con le rimanenze per il giorno successivo, editabile e gestibile a piacimento, che

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diverrà Documento di Carico per il giorno seguente. Con questa procedura finisce e ricomincia il ciclo….

Ovviamente il tutto va ripetuto per ciascuno dei Depositi Viaggianti

Il servizio di assistenza è a vostra completa disposizione per qualsiasi chiarimento.

Il Grande Antonino

 


16/10/2013 | Nuova normativa per l’invio di SMS con Alias Personalizzato

Nuova normativa per l’invio di SMS
con Alias Personalizzato

Gentile Cliente,
con la presente siamo ad informarti che da oggi, 16 ottobre 2013, entra in vigore la Delibera N. 42/13/CIR dell’AGCOM (Autorità Garante delle Comunicazioni) riguardante le norme per la sperimentazione dell’Alias che è il mittente alfanumerico di 11 caratteri che normalmente utilizzi per caratterizzare i tuoi messaggi SMS

Lo spirito della delibera è di consentire agli abbonati dei servizi di comunicazione mobile di poter risalire all’effettivo mittente dell’SMS/MMS tramite una semplice chiamata

al servizio clienti del proprio gestore telefonico. In pratica verrà attivata presso AGCOM una base dati deputata alla raccolta delle informazioni anagrafiche relative agli Alias utilizzati.

Ogni Cliente che desidererà utilizzare un Alias come mittente del messaggio SMS/MMS dovrà preventivamente comunicare ad AGCOM, i dati anagrafici ed un punto di contatto relativo all’Alias utilizzato. In caso di mancata registrazione del mittente la spedizione del messaggio SMS/MMS avverrà regolarmente, ma il mittente verrà sostituito con un mittente numerico.

La delibera inoltre stabilisce che gli Alias possono essere utilizzati solo per soggetti “non consumatori” che siano in possesso di partita IVA o codice fiscale numerico. Un Cliente consumatore che utilizza il servizio di spedizione SMS/MMS non potrà utilizzare l’Alias e tutti i suoi messaggi verranno veicolati con un mittente numerico.

Di seguito il link alla normativa completa

http://www.agcom.it/default.aspx?DocID=11527

Comunicateci pertanto l’Alias che volete attribuire alle vostre comunicazioni per evitare che esso possa essere trasformato in un prefisso numerico nelle vostre prossime comunicazioni

Per qualsiasi chiarimento siamo a vostra disposizione


30/09/2013 | Istruzioni per la sostituzione dell’aliquota Iva

sostituiscealiquota

Con l’aggiornamento del 30/09/2013 è stata introdotta una nuova funzione che consente di sostituire automaticamente l’aliquota Iva, sia nell’anagrafica articoli che nelle voci, vediamo di seguito le particolarità:

Dal Menù Prima Nota, Aliquote Iva, nella schermata in basso a destra si trova il pulsante “Sostituzione Aliquota” che consente di visualizzare la seguente videata:

 

Impostare innanzitutto l’aliquota Iva da Sostituire e l’aliquota Iva che andrà a sostituirla,
(se non è presente ancora in archivio crearla attraverso la videata precedente)

Attraverso le caselline di spunta è possibile limitare l’intervento di sostituzione alle sezione desiderate

[ x ] Ricalcola e adegua i Listini Utente Finale. Se viene selezionata questa opzione il programma provvederà a ricalcolare i Listini all’Utente Finale per mezzo dei ricarichi impostati applicando la nuova aliquota. ATTENZIONE!! L’Operazione è Irreversibile!

[ x ] Sostituisci in Articoli. Consente di sostituire l’aliquota in tutti gli Articoli interessati

[ x ] Sostituisci in Voci. Consente di sostituire l’aliquota in tutte le Voci interessati

[ x ] Rendi Aliquota Predefinita. Selezionando questa opzione il programma imposterà la nuova aliquota come predefinita e verrà

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proposta automaticamente alla creazione di una nuova anagrafica

Una volta impostate le opzioni desiderate, per avviare l’operazione di sostituzione fare click sul pulsante “Sostituisci Aliquota”


18/09/2013 | Stiamo organizzando, in sedi specifiche, degli incontri mirati ad evidenziare le tecniche avanzate di gestione presenti in maxmagma. Per dare la vostra pre-adesione, non impegnativa, scrivete all’indirizzo corsi@maxmagma.it Le date e le modalità verranno definite in base al numero di partecipanti.

Maxmagma

Corsi per il corretto utilizzo di MaxMagma.

Stiamo organizzando, in sedi specifiche, degli incontri mirati ad evidenziare le tecniche avanzate di gestione presenti in maxmagma. Per dare la vostra pre-adesione, non impegnativa, scrivete all’indirizzo corsi@maxmagma.it
Le date e le modalità verranno definite in base al numero di partecipanti.


27/06/2013 | Desideriamo informare che per tutto il periodo estivo gli uffici saranno aperti dal Lunedi al Venerdi Mattina 9 – 13, Pomeriggio 16-18 per casi di ESTREMA urgenza è attivo il numero 3356226083. Le chiamate ricevute fuori orario saranno evase nel primo spazio utile. Buon divertimento a chi è o sarà in ferie!!!!

buona-estate

Desideriamo informare che per tutto il periodo estivo gli uffici saranno aperti Lun – Ven  9 – 13 e  16-18 per casi di ESTREMA urgenza è attivo il numero 3356226083


11/06/2013 | Onore al Capitano Giuseppe La Rosa

lutto

Partecipiamo commossi al dolore ed esprimiamo vicinanza e solidarietà alla Famiglia La Rosa per la perdita di Giuseppe, Capitano dei Bersaglieri, vittima di un’imboscata nella zona di Farah, in Afghanistan.

Onore al Capitano Giuseppe La Rosa


31/03/2013 | Sinceri auguri di Buona Pasqua!

Sinceri auguri Buona Pasqua!


20/01/2013 | Restyling, Rimossa PasswordChat, Nuovo Software per la teleassistenza

Restyling:

Nuova veste grafica per log-in e menu, siete pregati di dare le vostre opinioni e gli eventuali suggerimenti

Rimossa PasswordChat:

Rimossa definitivamente Password Chat, il sistema sarà presto sostituito da uno strumento meno invasivo

Nuovo Software di Teleassistenza:

Abbiamo acquistato i diritti di licenza di questo nuovo software di teleassistenza che garantisce la connessione diretta anche in condizioni di linea particolarmente difficili


10/01/2013 | Chiarimenti in materia di numerazione delle fatture

Risoluzione n.1/E

Agenzia Delle Entrate

Direzione Centrale Normativa
Roma 10 Gennaio 2013

OGGETTO: Articolo 21, comma 2, lettera

b), del D.P.R. n. 633 del 1972 – Chiarimenti in materia di numerazione delle fatture

In base all’articolo 21, comma 2, lettera b), del D.P.R. 26 ottobre 1972,n. 633 – come modificato dall’articolo 1, comma 325, lettera d), della legge 24 dicembre 2012, n. 228 – per le operazioni effettuate a partire dal 1° gennaio 2013, la fattura deve contenere un “numero progressivo che la identifichi in modo univoco”. Posto che, nella nuova formulazione, l’articolo 21 non prevede più la numerazione “in ordine progressivo per anno solare”, è stato chiesto da più parti di chiarire cosa si debba intendere per numero progressivo che identifichi la fattura in modo univoco. La modifica normativa in questione si è resa necessaria al fine di recepire nell’ordinamento nazionale la nuova disciplina comunitaria in materia di fatturazione recata dalla direttiva 2006/112/CE del Consiglio del 28 novembre 2006, come modificata dalla direttiva 2010/45/UE del Consiglio del 13 luglio 2010. La Commissione europea aveva, infatti, rilevato che la normativa italiana, imponendo ai soggetti passivi di ricominciare ogni anno una nuova serie di numeri sequenziali, introduceva un ulteriore adempimento a carico dei soggetti passivi non richiesto dall’articolo 226 della citata direttiva.Tanto premesso, si precisa che è compatibile con l’identificazione univoca prevista dalla formulazione attuale della norma qualsiasi tipologia di Direzione Centrale Normativa 2 numerazione progressiva che garantisca l’identificazione univoca della fattura,se del caso, anche mediante riferimento alla data della fattura stessa. Conseguentemente, a decorrere dal 1° gennaio 2013, può essere adottata una numerazione progressiva che, partendo dal numero 1, prosegua ininterrottamente per tutti gli anni solari di attività del contribuente, fino alla cessazione dell’attività stessa.Questa tipologia di numerazione progressiva è, di per sé, idonea ad identificare in modo univoco la fattura, in considerazione della irripetibilità del numero di volta in volta attribuito al documento fiscale.La numerazione progressiva dal 1° gennaio 2013 può anche iniziare dal numero successivo a quello dell’ultima fattura emessa nel 2012. Anche in tal caso la tipologia di numerazione progressiva adottata consente l’identificazione in modo univoco della fattura, ancorché la numerazione non inizi da 1.Peraltro, qualora risulti più agevole, il contribuente può continuare ad adottare il sistema di numerazione progressiva per anno solare, in quanto l’identificazione univoca della fattura è, anche in tal caso, comunque garantita dalla contestuale presenza nel documento della data che, in base alla lettera a)del citato articolo 21, costituisce un elemento obbligatorio della fattura.Ad esempio, fermo restando l’obbligo di indicare in fattura la data, si ritengono ammissibili le seguenti modalità di numerazione progressiva all’interno di ciascun anno solare:

Fatt. n. 1 Fatt. n. 2…
Fatt. n. 1/2013 (oppure n. 2013/1) Fatt. n. 2/2013 (oppure n. 2013/2)…

Le Direzioni regionali vigileranno affinché le istruzioni fornite e iprincipi enunciati con la presente risoluzione vengano puntualmente osservati dalle Direzioni provinciali e dagli Uffici dipendenti.

IL DIRETTORE CENTRALE


24/10/2012 | D.M. 19 ottobre 2012 concernente “Attuazione dell’articolo 62 del D.L. 24 gennaio 2012, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla Legge 24 marzo 2012, n 27.

gazzetta ufficiale

Il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali
di concerto con
Il Ministro dello sviluppo economico
VISTO l’articolo 17 della Legge 23 agosto 1988, n. 400, recante Disciplina
dell’attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei
Ministri;
VISTO il Decreto-Legge 24 gennaio 2012, n. 1, recante Disposizioni urgenti
per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività, convertito
con modificazioni dalla Legge 24 marzo 2012, n. 27, ed in particolare l’articolo
62;
VISTA la legge 10 ottobre 1990, n. 287, recante “Norme per la tutela della
concorrenza e del mercato”;
VISTA la legge 18 giugno 1998, n. 192, recante “Disciplina della subfornitura
nelle attività produttive”
VISTO il Decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231 recante Attuazione della
direttiva 2000/35/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla lotta
contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali, ed in particolare
l’art. 4 come modificato dal comma 11 dell’art.62 del Decreto-Legge 24 gennaio
2012, n. 1, recante Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle
infrastrutture e la competitività, come convertito con modificazioni nella Legge
24 marzo 2012, n. 27 ;
VISTA la direttiva 2011/7/UE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa
alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali, ed in
particolare gli articoli 7 e 12, comma 3;

VISTO il Decreto Legislativo 27 maggio 2005, n. 102, recante Regolazioni dei
mercati agroalimentari, a norma dell’articolo 1, comma 2, lettera e), della L. 7
marzo 2003, n. 38;
UDITO il parere del Consiglio di Stato nell’adunanza della sezione consultiva
per gli atti normativi del 27 settembre 2012 e ritenuto opportuno procedere ad
accogliere tutte le osservazioni di merito;
VISTA la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, effettuata con
nota prot. n. 64 dell’11 ottobre 2012;
DECRETA
Art. 1
Ambito di applicazione
1. Il presente decreto reca le modalità applicative delle disposizioni di cui
all’articolo 62 del decreto legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27. Esso si applica ai
contratti di cui all’articolo 62, comma 1 e alle relazioni commerciali in
materia di cessioni di prodotti agricoli e alimentari, la cui consegna
avviene nel territorio della Repubblica italiana, con particolare riferimento
alle relazioni economiche tra gli operatori della filiera connotate da un
significativo squilibrio nelle rispettive posizioni di forza commerciale.
2. Le disposizioni contenute nel presente decreto costituiscono norme ad
applicazione necessaria ai sensi dell’articolo 9 del Regolamento (CE) n.
593/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 giugno 2008,
sulla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali.
3. Non costituiscono cessioni ai sensi dell’articolo 62 del decreto legge 24
gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo
2012, n. 27:
a) i conferimenti di prodotti agricoli e alimentari operati dagli
imprenditori, alle cooperative di cui all’articolo 1, comma 2, del
decreto legislativo 18 maggio 2001 n. 228, se gli imprenditori
risultano soci delle cooperative stesse;
b) i conferimenti di prodotti agricoli e alimentari operati dagli
imprenditori alle organizzazioni di produttori di cui al decreto
legislativo 27 maggio 2005 n. 102, se gli imprenditori risultano soci
delle organizzazioni di produttori stesse;
c) i conferimenti di prodotti ittici operati tra imprenditori ittici di cui
all’articolo 4 del decreto legislativo 9 gennaio 2012, n.4.
4. Le cessioni di prodotti agricoli e alimentari istantanee, con contestuale
consegna e pagamento del prezzo pattuito, non rientrano nel campo di
applicazione di cui al comma 1 e comma 3 dell’art. 62 del decreto legge
24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24
marzo 2012, n. 27.
Art. 2
Definizioni
1. Ai fini del presente decreto, si intende per:
a) prodotti agricoli: i prodotti dell’allegato I di cui all’articolo 38, comma
3, del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea;
b) prodotti alimentari: i prodotti di cui all’articolo 2 del regolamento
(CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio del 28
gennaio 2002;
c) prodotti deteriorabili: i prodotti di cui all’articolo 62, comma 4. La
durabilità del prodotto (superiore o inferiore a 60 giorni) si riferisce
alla durata complessiva del prodotto stabilita dal produttore;
d) consumatore finale: è la persona fisica che acquista i prodotti agricoli
e/o alimentari per scopi estranei alla propria attività imprenditoriale o
professionale eventualmente svolta;
e) cessione dei prodotti agricoli e alimentari: il trasferimento della
proprietà di prodotti agricoli e/o alimentari, dietro il pagamento di un
prezzo, la cui consegna avviene nel territorio della Repubblica Italiana;
f) interessi legali di mora: interessi semplici di mora ad un tasso che è
pari al tasso di riferimento come definito dalla vigente normativa
nazionale di recepimento delle direttive comunitarie in materia di lotta
contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali;
g) tasso di riferimento: tasso d’interesse come definito dalla vigente
normativa nazionale di recepimento delle direttive comunitarie in
materia di lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni
commerciali, applicabile come di seguito indicato:
- per il primo semestre dell’anno in questione è quello in vigore il
1° gennaio di quell’anno;
- per il secondo semestre dell’anno in questione è quello in vigore
il 1° luglio di quell’anno;
h) saggio degli interessi: tasso complessivo degli interessi da applicare
all’importo dovuto, al netto delle maggiorazioni di legge;
i) contratto quadro, accordo quadro o contratto di base: accordi, conclusi
anche a livello di centrali di acquisto, aventi ad oggetto la disciplina
dei conseguenti contratti di cessione dei prodotti agricoli e alimentari,
tra cui le condizioni di compravendita, le caratteristiche dei prodotti, il
listino prezzi, le prestazioni di servizi e le loro eventuali
rideterminazioni. Con riferimento ai prezzi, il contratto quadro potrà
individuare le modalità di determinazione del prezzo applicabile al
momento dell’emissione del singolo ordine, prevedendo che si faccia
riferimento al listino. Nei contratti quadro conclusi con le centrali di
acquisto dovranno essere indicati in allegato i nominativi degli
associati che ne fanno parte che hanno conferito il mandato. E’ fatta
salva la definizione di contratto quadro di cui al decreto legislativo del
27 maggio 2005 n. 102, art. 1, lettera f);
l) accordi interprofessionali: accordi conclusi tra gli organismi di cui
all’articolo 12, comma 1-bis, del decreto legislativo 30 aprile 1998, n.
173, e successive modificazioni ed integrazioni.
Art. 3
Caratteristiche dei contratti di cessione dei prodotti agricoli e alimentari
1. Ai fini dell’applicazione dell’articolo 62, comma 1, del decreto legge 24
gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo
2012, n. 27 per “forma scritta” si intende qualsiasi forma di
comunicazione scritta, anche trasmessa in forma elettronica o a mezzo
telefax, avente la funzione di manifestare la volontà delle parti di
costituire, regolare o estinguere tra loro un rapporto giuridico patrimoniale
avente ad oggetto la cessione dei prodotti di cui all’art. 2, lettere a) e b).
2. Gli elementi essenziali, in forma scritta, di cui all’articolo 62, comma 1,
del decreto legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni,
dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, possono essere contenuti sia nei
contratti o accordi di cui all’articolo 2, comma 1, lettere l) ed m), sia nei
conseguenti documenti di seguito elencati, a condizione che questi
riportino gli estremi ed il riferimento ai corrispondenti contratti o accordi:
a) contratti di cessione dei prodotti ;
b) documenti di trasporto o di consegna, ovvero la fattura;
c) ordini di acquisto con i quali l’acquirente commissiona la consegna
dei prodotti.
3. Gli elementi essenziali, in forma scritta, di cui all’articolo 62, comma 1
del decreto legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni,
dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, possono essere contenuti negli scambi
di comunicazioni e di ordini, antecedenti alla consegna dei prodotti.
4. I documenti di trasporto, o di consegna, nonché le fatture, integrati con
tutti gli elementi richiesti dall’articolo 62, comma 1, del decreto legge 24
gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo
2012, n. 27, tranne che nelle fattispecie di cui al comma 3, assolvono gli
obblighi di cui al predetto comma 1 e devono riportare la seguente
dicitura: “Assolve gli obblighi di cui all’articolo 62, comma 1, del
decreto legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla
legge 24 marzo 2012, n. 27.”.
5. La superfluità della sottoscrizione può affermarsi solo in presenza di
situazioni qualificabili equipollenti all’apposizione della firma, idonee a
dimostrare in modo inequivoco la riferibilità del documento scritto ad un
determinato soggetto.
6. Gli scambi di comunicazioni e contrattazioni effettuati nell’ambito della
Borsa Merci Telematica Italiana, riconosciuta ai sensi del D.M. 174/06 e
s.m.i., o nell’ambito di altre Borse merci riconosciute dalla legge,
assolvono gli obblighi di cui all’articolo 62, comma 1, del decreto legge
24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo
2012, n. 27, quando sono eseguiti su basi contrattuali generate dalla
regolamentazione in esse vigenti e contengono gli elementi previsti dal
citato comma 1.
Art. 4
Pratiche commerciali sleali
1. Ai fini dell’applicazione dell’articolo 62, comma 2, lettera e), del decreto
legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24
marzo 2012, n. 27, nell’ambito delle cessioni di prodotti agricoli e
alimentari, rientrano nella definizione di “condotta commerciale sleale”,
anche il mancato rispetto dei principi di buone prassi e le pratiche sleali
identificate dalla Commissione europea e dai rappresentanti della filiera
agro-alimentare a livello comunitario nell’ambito del Forum di Alto
livello per un migliore funzionamento della filiera alimentare (High level
Forum for a better functioning of the food supply chain), approvate in
data 29 novembre 2011, di cui in allegato al presente decreto.
2. Le disposizioni di cui all’articolo 62, comma 2, del decreto legge 24
gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo
2012, n. 27, vietano qualsiasi comportamento del contraente che,
abusando della propria maggior forza commerciale, imponga condizioni
contrattuali ingiustificatamente gravose, ivi comprese quelle che:
a) prevedano a carico di una parte l’inclusione di servizi e/o
prestazioni accessorie rispetto all’oggetto principale della fornitura,
anche qualora queste siano fornite da soggetti terzi, senza alcuna
connessione oggettiva, diretta e logica con la cessione del prodotto
oggetto del contratto;
b) escludano l’applicazione di interessi di mora a danno del creditore o
escludano il risarcimento delle spese di recupero dei crediti;
c) determinino, in contrasto con il principio della buona fede e della
correttezza, prezzi palesemente al di sotto dei costo di produzione
medio dei prodotti oggetto delle relazioni commerciali e delle
cessioni da parte degli imprenditori agricoli.
3. Configura, altresì, una pratica commerciale sleale la previsione nel
contratto di una clausola che obbligatoriamente imponga al venditore,
successivamente alla consegna dei prodotti, un termine minimo prima di
poter emettere la fattura, fatto salvo il caso di consegna dei prodotti in più
quote nello stesso mese, nel qual caso la fattura potrà essere emessa solo
successivamente all’ultima consegna del mese.
Art. 5
Termini di pagamento e fatturazione
1. I termini di pagamento di cui al terzo comma dell’articolo 62 del decreto
legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24
marzo 2012, n. 27 decorrono dall’ultimo giorno del mese di ricevimento
della fattura. Le modalità di emissione della fattura sono regolamentate
dalla vigente normativa fiscale.
2. Ai fini dell’applicazione dell’articolo 62, comma 3, del decreto legge 24
gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo
2012, n. 27 il cedente deve emettere fattura separata per cessioni di
prodotti assoggettate a termini di pagamento differenti.
3. Ai fini della determinazione degli interessi dovuti al creditore in caso di
ritardo di pagamento di cui all’art. 62 comma 3 del decreto legge 24
gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo
2012, n. 27, la data di ricevimento della fattura è validamente certificata
solo nel caso di consegna della fattura a mano, di invio a mezzo di
raccomandata A.R., di posta elettronica certificata (PEC) o di impiego del
sistema EDI (Electronic Data Interchange) o altro mezzo equivalente,
come previsto dalla vigente normativa fiscale.
4. In mancanza di certezza circa la data di ricevimento della fattura, si
assume, salvo prova contraria, che la medesima coincide con la data di
consegna dei prodotti ai fini della decorrenza dei termini di cui all’art.62,
comma 3 del decreto legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27.
5. Con riferimento alla cessione di prodotti alcolici è fatto salvo quanto
previsto dall’art. 22 della legge 18 febbraio 1999 n. 28 e s.m.i.
Art. 6
Interessi di mora
1. Gli interessi legali di mora sono calcolati utilizzando il tasso di
riferimento determinato ai sensi dell’art. 5, comma 2, del decreto
legislativo 9 ottobre 2002, n. 231 in materia di lotta contro i ritardi di
pagamento nelle transazioni commerciali.
2. E’ vietato negare il pagamento dell’intero importo pattuito per la fornitura
a fronte di contestazioni solo parziali relative all’adempimento della
medesima.
Art.7
Funzioni dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato
1. L’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato con proprio
regolamento disciplina la procedura istruttoria di cui al comma 8
dell’art.62 del decreto legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, al fine di garantire il
contraddittorio, la piena cognizione degli atti e la verbalizzazione e le
modalità di pubblicazione delle decisioni.
Art.8
Entrata in vigore
1. Il presente decreto si applica a tutti i contratti di cessione di cui
all’articolo 62, comma 1, del decreto legge 24 gennaio 2012, n. 1,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, stipulati
a decorrere dal 24 ottobre 2012.
2. I contratti già in essere alla data del 24 ottobre 2012, in relazione ai soli
requisiti di cui al comma 1 dell’art.62 del decreto legge 24 gennaio 2012,
n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27,
devono essere adeguati non oltre la data del 31 dicembre 2012; per i
contratti stipulati in presenza di norme comunitarie da cui discendono
termini per la stipula dei contratti stessi, precedenti al 24 ottobre 2012,
essi devono essere adeguati per la campagna agricola successiva. Le
disposizioni di cui ai commi 2 e 3 del predetto articolo 62 si applicano
automaticamente a tutti i contratti a partire dal 24 ottobre 2012, anche in
assenza di adeguamenti contrattuali alla predetta normativa.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta
ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E’ fatto obbligo a
chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
IL MINISTRO DELLE POLITICHE IL MINISTRO DELLO
AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI SVILUPPO ECONOMICO

Scaricabile dal sito ufficiale


10/10/2012 | Sistema di notifica aggiornamenti

Come avete potuto notare da un po di tempo stiamo lavorando alla nuova veste grafica di maxmagma, che purtroppo è l’unica parte che riuscite a vedere. In realtà il cambiamento è molto più profondo di quello che salta all’occhio dell’utente, seguiranno una serie di modifiche che consentiranno a tutti di fruire in modo sempre più semplice ed intuitivo le funzionalità della nostra piattaforma. Iniziamo con una più dettagliata descrizione degli aggiornamenti effettuati, nella schermata iniziale troverete l’elenco degli aggiornamenti effettuati e facendo click sull’oggetto verrete reindirizzati ad una sezione riservata del sito di riferimento all’interno del quale potrete ricevere tutte le indicazioni relative all’aggiornamento eseguito, sicuri di aver fatto cosa gradita… buon maxmagma!!